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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13943/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una truffa. Nel ricorso per cassazione deduceva tre motivi: 1) tardività della querela, sostenendo che la persona offesa avrebbe proposto querela oltre il termine; 2) mutamento del fatto contestato rispetto a quello oggetto di imputazione, con conseguente lesione del diritto di difesa; 3) insussistenza dei presupposti del raggiro e dell'induzione in errore, contestando la ricostruzione dei fatti valorizzata dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto il primo motivo non proponibile in cassazione perché non dedotto in appello e comunque dipendente da accertamenti di fatto sulla conoscenza del reato da parte della persona offesa; gli altri due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati, poiché la sentenza impugnata aveva correttamente escluso una mutazione del fatto e aveva ricondotto la condotta a un malizioso corteggiamento con false prospettive sentimentali e successive richieste di denaro, idoneo a integrare il raggiro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma; la Corte ha escluso sia la tardività della querela dedotta per la prima volta in cassazione, sia la dedotta mutazione del fatto, sia l'insussistenza del raggiro, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata coerente e immune da vizi rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La condotta descritta nei fatti di merito è stata ricondotta alla nozione di truffa, in particolare al raggiro quale condotta decettiva diretta a indurre in errore la persona offesa e a ottenere denaro.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    È stata ritenuta non proponibile in cassazione la questione della tardività della querela perché non dedotta in appello e perché implicante un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La questione della tardività della querela, quando dipende dall'accertamento del momento di effettiva conoscenza del fatto-reato da parte della persona offesa, richiede un giudizio di fatto e non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta in appello.
  • Non integra mutamento del fatto, idoneo a violare il diritto di difesa, la diversa valorizzazione dei medesimi elementi fattuali da parte dei giudici di merito quando il nucleo storico della contestazione resti invariato.
  • Ai fini della truffa, il raggiro può consistere anche in una condotta decettiva prevalentemente verbale, come un malizioso corteggiamento accompagnato da false prospettive sentimentali e da richieste di denaro, se idonea a sfruttare l'ingenuità o la buona fede della persona offesa.
  • In sede di legittimità, i motivi manifestamente infondati o meramente reiterativi della prospettazione già esaminata in appello non consentono un nuovo scrutinio del merito.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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