Cassazione Penale, Sentenza n. 9631/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per tentato furto contestando: (1) la qualificazione del reato sotto l'art. 624-bis c.p. (furto in luogo di privata dimora) anziché sotto l'art. 624 c.p. (furto semplice), rilevando che l'immobile era inagibile e abbandonato da sette anni; (2) il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che la Corte territoriale ha valutato solo il valore intrinseco della "res" e non l'effettivo pregiudizio economico della persona offesa; (3) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., lamentando che il giudice non abbia considerato le concrete circostanze del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 624-bis c.p., conformandosi a giurisprudenza consolidata che considera "privata dimora" anche un immobile non attualmente abitato se non abbandonato e se la presenza di arredi denota l'intenzione del proprietario di mantenere un rapporto con l'immobile. Ha altresì ritenuto infondate le censure sugli auspicati benefici (attenuante e non punibilità), considerato che il giudice del merito ha giustificatamente valutato l'entità del danno potenziale in relazione al valore ragionevole dei beni (l'intero arredo di una cucina) e che le circostanze addotte dal ricorrente (pregressi accessi o agevole accessibilità dell'immobile) sono inconferenti rispetto alla motivazione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La norma è stata interpretata nel senso che integra il reato di furto in luogo di privata dimora anche quando l'immobile non sia attualmente abitato, purché non sia abbandonato; la presenza di arredi può indicare l'intenzione del proprietario di mantenere un rapporto con l'immobile.
art. 624 c.p.
Invocata dal ricorrente per una qualificazione meno grave (furto semplice), la norma non è risultata applicabile alla luce della giurisprudenza secondo cui la qualificazione come furto in privata dimora rimane valida anche se l'uso attuale dell'immobile è impedito da fattori esterni.
art. 62 n. 4 c.p.
La Corte territoriale ha escluso l'attenuante sulla base della valutazione del danno potenziale e del valore dei beni sottratti; la Corte di legittimità ha ritenuto la valutazione congrua e le deduzioni del ricorrente generiche e inconferenti.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità invocata non è stata riconosciuta perché il giudice del merito ha motivato adeguatamente l'esclusione in relazione all'entità del tentativo di sottrazione e al valore dei beni; la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato specificamente tale argomentazione.
Massime di principio
- Un immobile può essere qualificato come "privata dimora" anche se non è attualmente abitato, se non risulta abbandonato e la presenza di arredi indica l'intenzione del proprietario di conservarlo o riutilizzarlo.
- Per ottenere la riforma della qualificazione del reato è necessario contrastare puntualmente la motivazione del giudice del merito: deduzioni generiche sull'inagibilità o su ingressi precedenti sono spesso insufficienti.
- Il riconoscimento di attenuanti o della non punibilità ex art. 131-bis dipende dall'apprezzamento del danno reale o potenziale: il valore e la consistenza dei beni sottratti possono giustificare il diniego.
- In appello e in Cassazione il giudizio di fatto del giudice di merito è difficilmente rimettibile se sorretto da motivazione logica e coerente e se si attiene a precedenti giurisprudenziali consolidati.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica (es. privata dimora vs. furto semplice) è utile produrre prove specifiche dell'abbandono effettivo dell'immobile (es. atti che ne dimostrino la perdita di qualsiasi rapporto con il proprietario) per superare la presunzione contraria basata sulla presenza di arredi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9405/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9406/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9407/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9408/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2023 del 07/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →