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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46462/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della loro condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) per un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui si asseriva la totale inadempienza dell'avv. Carmelo Scialò nel pagamento di canoni e spese (importo reclamato 11.450 euro) e si segnalava la presenza di tracce di urina su arredi. I ricorrenti deducevano: (i) violazione degli artt. 51 e 59 c.p. perché la condotta era ricompresa nel diritto di critica o nella scriminante putativa, anche rilevando che una relazione disciplinare aveva accertato profili di inadempienza; (ii) vizio di motivazione per non aver riconosciuto la natura non diffamatoria di alcune affermazioni; (iii) violazione dell'art. 603 c.p.p. per omessa rinnovazione istruttoria, non essendo stato escusso l'amministratore di condominio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che l'esposto rappresentasse una situazione in parte non vera, poiché risultava documentalmente che alcune somme (cauzione e 50% spese di registrazione) erano state versate, per cui la proclamata 'completa inadempienza' era falsa almeno parzialmente. La Corte ha richiamato il principio per cui l'esimente della verità (prova liberatoria) nel reato di diffamazione richiede la verità dell'intero fatto nella sua globalità: la parziale falsità esclude l'esimente. Quanto all'affermazione sulle tracce di urina, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che l'inserimento della circostanza nell'esposto aveva funzione accusatoria e allusiva nei confronti del destinatario, e ha ritenuto irrilevante la mancata escussione dell'amministratore di condominio perché quest'ultimo non era stato presente al rilascio dell'immobile, sicché la rinnovazione istruttoria in appello non era necessaria. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che punisce la diffamazione. La Corte ha ritenuto integrato il reato dall'esposto inviato all'Ordine professionale quando il contenuto, anche se parzialmente falso, offende la reputazione della persona offesa.

  • art. 596 cod. pen.

    Previsione della prova liberatoria/esimente della verità: la Corte richiama il principio che l'esimente si applica solo se tutto il fatto dal contenuto diffamatorio sia provato vero nella sua totalità; la verità parziale non esonera dalla responsabilità.

  • art. 51 cod. pen.

    Norma generale sulle scriminanti. I ricorrenti avevano invocato la scriminante del diritto di critica (anche in forma putativa), ma la Corte ha ritenuto che questa operi solo se i fatti esposti siano veri o se l'accusatore fosse fermamente e incolpevolmente convinto della loro verità.

  • art. 59 cod. pen.

    Riferito al concorso di circostanze e alla determinazione della pena in presenza di scriminanti o attenuanti; qui richiamato nella lamentela circa la mancata applicazione di scriminanti/attenuanti.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello. La Corte ha confermato che la rinnovazione è eccezionale e va disposta solo se il giudice d'appello non può decidere sul materiale probatorio esistente; l'omessa escussione dell'amministratore è irrilevante se quest'ultimo non era presente al fatto contestato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola sui limiti di motivazione dei motivi in cassazione. Qui richiamata per osservare che i ricorsi erano formulati nei limiti strettamente necessari.

  • art. 23 comma 8 d.l. 127/2020 (richiamato)

    Norma procedurale che ha consentito il deposito della requisitoria del Procuratore generale e ha disciplinato il trattamento dei ricorsi; citata in relazione alla gestione processuale dell'udienza e alla requisitoria scritta.

Massime di principio

  • La difesa basata sulla verità (prova liberatoria) nel reato di diffamazione richiede la dimostrazione della verità dell'intero fatto oggetto di comunicazione; la verità parziale non esclude la responsabilità.
  • Il diritto di critica o le scriminanti putative sono applicabili solo se chi comunica è convinto, incolpevolmente e con fermezza, della veridicità dei fatti o se i fatti stessi sono veri.
  • L'invio di una missiva o esposto a un Ordine professionale può integrare la comunicazione a più persone e dunque la fattispecie diffamatoria, se il contenuto era destinato o prevedibile che fosse portato a conoscenza di terzi.
  • Allegazioni formulabili in modo 'velato', allusivo o interrogativo possono essere comunque diffamatorie se il contesto induce i destinatari a ritenere vera l'affermazione implicita.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimedio eccezionale: il giudice d'appello la dispone solo se non può decidere sulla base degli atti di primo grado; la mancata escussione di un teste non è automaticamente vizio se quella testimonianza appare irrilevante o impossibile.
  • In caso di ricorso infondato, la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali; occorre valutare la documentazione probatoria disponibile già in primo grado (es. quietanze) prima di invocare esimenti.

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