Sentenza n. 5707/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva accolto l'azione avverso il silenzio sulle istanze di autorizzazione e rimborso di cure all'estero, ordinando alla Regione di provvedere e condannandola parzialmente alle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona assistita aveva chiesto l'autorizzazione a fruire di prestazioni assistenziali indirette presso un centro di altissima specializzazione all'estero, nonché il rimborso delle spese sostenute, presentando un'istanza nel dicembre 2023 e reiterandola nel marzo 2024. Il TAR aveva accertato l'illegittimità del silenzio, imposto alla Regione Puglia di provvedere entro trenta giorni e nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento; aveva inoltre respinto la domanda risarcitoria e dichiarato inammissibile quella di indennizzo da ritardo. La Regione ha appellato la sentenza con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della legge n. 595/1985 e degli artt. 3 e 4 del d.m. 3 novembre 1989, oltre a travisamento dei fatti e manifesta contraddittorietà. Ha sostenuto che la Regione ha soltanto il compito di individuare e predisporre i Centri Regionali di Riferimento, mentre il Centro Regionale di Riferimento deve esprimere il parere medico-sanitario vincolante e l'ASL, tramite il Distretto socio-sanitario, deve adottare il provvedimento finale. Ha quindi dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto l'eliminazione della condanna alle spese. L'ASL di Foggia, costituitasi in appello, ha a sua volta chiesto di essere estromessa per carenza di legittimazione passiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ASL di Foggia, ritenendo che, pur essendo vincolante il parere del Centro Regionale di Riferimento ai fini dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, spetti comunque all'ASL territorialmente competente dare impulso e gestire l'iter procedimentale avviato dall'assistito. Ha invece accolto l'appello della Regione Puglia, richiamando una precedente decisione della stessa Sezione su fattispecie analoga. Secondo il Collegio, la legge n. 595/1985 e il d.m. 3 novembre 1989 circoscrivono il ruolo regionale alla predisposizione delle strutture necessarie alla valutazione delle istanze; il Centro Regionale di Riferimento, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale, valuta i presupposti sanitari e autorizza o nega la prestazione, comunicando l'esito all'ASL; quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, adotta le determinazioni finali, comprese quelle sull'eventuale rimborso, previo parere del Centro. La Regione è stata pertanto dichiarata priva di legittimazione passiva ed estromessa dal giudizio. In parziale riforma della sentenza di primo grado, sono state compensate nei confronti della Regione le spese del primo grado; le spese del grado d'appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 5 l. 595/1985
Costituisce la base legislativa del sistema relativo alla fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero, attuato dal d.m. 3 novembre 1989.
art. 3 d.m. 3 novembre 1989
È richiamato quale disposizione del regolamento attuativo rilevante per la distribuzione delle competenze nel procedimento di autorizzazione alle cure all'estero.
art. 4 d.m. 3 novembre 1989
Attribuisce al Centro Regionale di Riferimento la valutazione dei presupposti sanitari e l'autorizzazione o il diniego della prestazione, con parere vincolante ai fini dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza.
art. 6 d.m. 3 novembre 1989
Individua nell'ASL competente il soggetto abilitato ad adottare le determinazioni finali, comprese quelle relative all'eventuale rimborso delle spese sanitarie, previo parere del Centro Regionale di Riferimento.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È richiamato in relazione alla possibilità di nominare un commissario ad acta nell'azione avverso il silenzio; la sentenza d'appello, tuttavia, estromette la Regione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
art. 88, comma 2, lett. d), seconda parte, c.p.a.
Consente al giudice di richiamare, in forma sintetica, una precedente decisione su una fattispecie analoga.
art. 3 c.p.a.
È richiamato in connessione con il principio di sinteticità della decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'autorizzazione a fruire di prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione all'estero, la Regione, quando il sistema normativo le attribuisce soltanto funzioni di individuazione e predisposizione delle strutture necessarie, non è legittimata passivamente rispetto all'azione avverso il silenzio sull'istanza dell'assistito.
- Il Centro Regionale di Riferimento è competente a valutare i presupposti sanitari della richiesta di cure all'estero e ad esprimere il parere vincolante ai fini dell'autorizzazione o del diniego della prestazione.
- L'ASL territorialmente competente conserva la legittimazione passiva nell'azione avverso il silenzio, poiché deve dare impulso e gestire l'iter procedimentale avviato dall'assistito e adottare le determinazioni finali, comprese quelle sull'eventuale rimborso, previo parere del Centro Regionale di Riferimento.
- La ripartizione normativa delle competenze tra Regione, Centro Regionale di Riferimento e ASL determina la legittimazione passiva nel giudizio sul silenzio: è legittimato il soggetto cui compete l'attività procedimentale o il provvedimento finale richiesto, non l'ente titolare di sole funzioni organizzative o programmatorie.
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