Cassazione Civile, Ordinanza n. 33296/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione IVA e irrogato sanzioni, ritenendo indebitamente detratta l’imposta applicata su una somma di euro 3.800.000 corrisposta dalla società in esecuzione di un atto transattivo concluso per definire una controversia relativa a un contratto di compravendita di partecipazioni. La CTR ha qualificato tale somma come risarcitoria/indennitaria, non come corrispettivo di una prestazione imponibile, escludendo quindi il presupposto oggettivo IVA e confermando il recupero. In cassazione la società ha dedotto: 1) vizio motivazionale per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sostenendo che la CTR avesse tratto conclusioni incompatibili dai medesimi fatti, soprattutto perché il pagamento era collegato a una transazione complessa con rinunce reciproche e non a un mero risarcimento; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 15 e 19 d.P.R. n. 633/1972, assumendo che la somma fosse invece il corrispettivo della rinuncia alla lite e di obblighi di fare/non fare, quindi imponibile IVA, e che la transazione fosse al più novativa o comunque idonea a integrare una prestazione di servizi; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulla detraibilità dell’IVA fatturata e sulla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, oltre alla richiesta di applicazione del favor rei in materia sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio motivazionale denunciato, rilevando che la CTR aveva esposto una motivazione sufficiente e non affetta da anomalia costituzionalmente rilevante; ha poi ritenuto infondato il motivo di diritto perché, in una transazione che regola la res litigiosa senza creare un nuovo e distinto rapporto, la rinuncia alla lite e le reciproche concessioni non integrano di per sé una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, salvo che emerga la costituzione di rapporti nuovi ex art. 1965, comma 2, c.c., evenienza non ricorrente nel caso concreto. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 112 c.p.c. sulla detrazione dell’IVA, osservando che la censura era stata prospettata come omessa pronuncia ma avrebbe richiesto una diversa qualificazione del vizio; quanto alle sanzioni, ha ritenuto insussistente un’obiettiva incertezza normativa idonea a escluderle, e ha infine respinto la richiesta di favor rei per difetto di specificità e perché non risultava che la disciplina sopravvenuta imponesse automaticamente la cassazione della sentenza. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo un’anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza o l’erronea valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di decidere su una domanda o eccezione; se la questione è stata comunque esaminata o assorbita, la censura va prospettata diversamente.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte; la mancata decisione integra omessa pronuncia solo in assenza di un provvedimento, anche implicito, sul punto.
art. 3, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
"prestazioni verso corrispettivo dipendenti da ... obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte"
Le prestazioni transattive possono essere imponibili solo se si traducono in un vero corrispettivo di un’obbligazione di fare/non fare/permettere che produca un consumo nell’accezione IVA; le mere reciproche concessioni sulla lite non bastano.
art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972
Gli indennizzi per mancato rispetto di garanzie contrattuali e le somme aventi natura risarcitoria restano fuori dal campo IVA.
art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione presuppone che l’imposta sia effettivamente dovuta in relazione a operazioni imponibili; nel caso deciso la Corte non ha ravvisato il presupposto per una diversa soluzione favorevole al contribuente.
art. 1965, comma 1, c.c.
La transazione ha ad oggetto la lite già insorta o potenziale e si fonda su reciproche concessioni dirette a comporre il conflitto tra le parti.
art. 1965, comma 2, c.c.
Se con la transazione le parti creano, modificano o estinguono rapporti diversi da quello controverso, può configurarsi un nuovo rapporto rilevante anche ai fini IVA; ciò però deve emergere in concreto.
art. 1 d.lgs. n. 158 del 2015
La mera invocazione del favor rei in materia sanzionatoria non basta a ottenere la cassazione; occorre specificare gli effetti concreti della disciplina sopravvenuta.
Massime di principio
- Nelle transazioni volte a chiudere una lite, la rinuncia agli atti, alla pretesa o all’azione e le altre reciproche concessioni che definiscono la res litigiosa non costituiscono di regola una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, perché non si risolvono in un consumo economicamente apprezzabile nel senso richiesto dal sistema dell’imposta.
- Ai fini IVA, la qualificazione di una transazione come imponibile richiede di verificare se l’accordo abbia effettivamente creato un rapporto nuovo e autonomo, distinto da quello originario; solo in tal caso le prestazioni assunte in sede transattiva possono integrare un corrispettivo rilevante.
- La transazione non novativa che si limiti a modificare o abrogare alcune clausole del rapporto originario, lasciandone intatto il nucleo essenziale, non trasforma automaticamente in corrispettivo imponibile la somma pattuita per la definizione della controversia.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere dedotto quando il giudice abbia comunque affrontato la questione, anche solo implicitamente o per assorbimento; in tal caso occorre confrontarsi con il tipo di anomalia motivazionale effettivamente configurabile.
- L’esclusione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa richiede la dimostrazione di un’incertezza oggettiva e riconoscibile, desumibile da contrasti applicativi, prassi amministrative o orientamenti giurisprudenziali confliggenti, non da una mera percezione soggettiva del contribuente.
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