Cassazione Penale, Sentenza n. 34551/2026 del 25/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Due condannati per reati in materia di stupefacenti hanno impugnato per cassazione l’ordinanza della Corte d’appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile la loro richiesta di revisione della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Perugia il 31 maggio 2024 e divenuta irrevocabile il 9 maggio 2025. Con unico motivo hanno dedotto violazione dell’art. 634 c.p.p., in relazione all’erronea applicazione della legge penale, sostenendo che una sentenza del Tribunale di Perugia del 21 ottobre 2025, riferita — secondo la difesa — ai medesimi fatti, al medesimo periodo, ai medesimi assuntori e al medesimo materiale probatorio, fosse inconciliabile con la condanna, avendo riconosciuto la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La difesa contestava inoltre la valutazione della condanna, fondata a suo dire su un elevato numero di cessioni non dimostrato e sulla valorizzazione del prezzo al grammo per un numero limitato di cessioni, mentre la successiva decisione avrebbe correttamente applicato i principi sul piccolo spaccio. È stata depositata memoria difensiva a sostegno dei ricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché manifestamente infondati e genericamente proposti. Ha rilevato che la decisione di proscioglimento riguardava cessioni avvenute dal 31 marzo al 9 aprile 2015, senza elementi indicativi di un’attività su larga scala, mentre la condanna oggetto di revisione riguardava condotte commesse tra il 2011 e il 2014. In quest’ultimo contesto, la durata, l’intensità e la frequenza delle cessioni, nonché la capacità di rifornire stabilmente il mercato di riferimento, in particolare il territorio di Bastia Umbra, erano state ritenute indicative di quantitativi non trascurabili e di un’attività organizzata, incompatibile con la lieve entità. Le doglianze non hanno specificamente confutato tale distinzione e prospettavano, al più, una diversa valutazione in fatto. La revisione per inconciliabilità tra giudicati richiede un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni, non un mero contrasto di valutazioni o di principi; nel caso concreto i fatti storici erano diversi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno, secondo la formulazione del provvedimento, in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 634 c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, oltre che genericamente proposti.
La Corte conferma l’inammissibilità della richiesta di revisione e dei ricorsi che non affrontano specificamente le ragioni dell’ordinanza impugnata e si risolvono in censure manifestamente infondate.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La capacità di rifornire stabilmente il mercato di riferimento e, in particolare, il territorio di Bastia Umbra, ha evidenziato la portata organizzata dell'attività, così da far escludere la fattispecie di lieve entità.
Nel caso esaminato, la stabile capacità di rifornimento del mercato, valutata insieme alla durata, all’intensità e alla frequenza delle cessioni, è stata ritenuta incompatibile con la fattispecie di lieve entità.
Massime di principio
- L’inconciliabilità tra sentenze irrevocabili rilevante ai fini della revisione non coincide con un mero contrasto di valutazioni o di principi: richiede un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni.
- La diversità della qualificazione giuridica o della valutazione probatoria di condotte riferite a periodi e fatti storici differenti non è sufficiente, di per sé, a fondare la revisione per inconciliabilità tra giudicati.
- La durata, l’intensità e la frequenza delle cessioni, unitamente alla capacità di rifornire stabilmente un mercato di riferimento, possono essere valorizzate per escludere la lieve entità del fatto in materia di stupefacenti.
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