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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24149/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di riesame che, accogliendo il ricorso di Guerra, ha disposto l'immediata scarcerazione dallo stato di custodia cautelare in carcere relativa al capo contestato (concorso esterno al clan Sanfilippo, aderente alla Stidda). Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) vizio di motivazione sulla presunta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che l'esistenza del clan mafioso era accertata da plurime sentenze passate in giudicato e che Guerra avrebbe potuto rafforzare il sodalizio sin dal gennaio-marzo 2017; (2) vizio di motivazione sulla valutazione dell'elemento oggettivo, poiché la corresponsione della "paga" ai familiari di Sanfilippo dopo la sua incarcerazione sarebbe fortemente indicativa del concorso nell'associazione mafiosa.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire: il Pubblico ministero, impugnando l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza, non ha indicato le ragioni atte a dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, requisito necessario salvo che si operi sulla base della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. (presunzione che non si applica automaticamente al concorso esterno). Sul merito la Corte ha poi aggiunto che, anche a prescindere da tale vizio procedurale, il ricorso del PM non regge: la prova di una precedente esistenza del sodalizio sulla base di sentenze irrevocabili non prova automaticamente la sua sussistenza nel periodo successivo; la motivazione del Tribunale del riesame non è manifestamente illogica o contraddittoria nel ritenere che non fosse dimostrata la consapevolezza di un contributo volto a rafforzare il potere economico-criminale del clan. Il Tribunale aveva valorizzato elementi quali l'assenza di coinvolgimento dei sodali negli affari del Guerra, la prosecuzione dell'attività del clan dopo l'incarcerazione di Sanfilippo, l'assenza di prove che il denaro fosse destinato a sostenere il clan Mazzarino, le conversazioni che indicavano che la "paga" era una quota personale spettante a Sanfilippo, e l'interruzione del flusso di denaro quando Sanfilippo non offriva più contributi concreti alla gestione dei traffici. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'ordinanza che ha disposto la scarcerazione è confermata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sul delitto associativo di stampo mafioso; nella sentenza è rilevata la distinzione tra associazione mafiosa e concorso esterno, con attenzione al fatto che il concorso esterno non si equipara automaticamente alla partecipazione all'associazione ai fini delle presunzioni cautelari.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Previsione processuale che contiene presunzioni rilevanti per l'adeguatezza della custodia cautelare; la Corte indica che il PM che impugna l'esclusione dei gravi indizi deve comunque dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari salvo quando la misura sia stata richiesta per reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3; inoltre si richiama che la modifica legislativa del 2015 va interpretata in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n.48/2015, per cui il concorso esterno non è automaticamente assorbito nella presunzione.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 4, comma 1

    Modifica normativa richiamata per l'interpretazione dell'art. 275 c.p.p.; la Corte sottolinea che la disposizione deve essere letta conformemente all'orientamento costituzionale che esclude l'equiparazione automatica del concorso esterno all'associazione di stampo mafioso ai fini delle presunzioni cautelari.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 48 del 2015

    Riferimento interpretativo che ha dichiarato l'illegittimità di una lettura che equiparava il concorso esterno alla partecipazione all'associazione mafiosa ai fini cautelari; la Cassazione ne trae il criterio interpretativo per limitare l'ambito di operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.

Massime di principio

  • Il Pubblico ministero che impugna una decisione di riesame che ha escluso i gravi indizi di colpevolezza deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni che dimostrino l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, salvo che la misura si fondi sui reati per i quali opera esplicitamente la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.
  • Il concorso esterno non è automaticamente equiparato, ai fini delle presunzioni cautelari, alla partecipazione a un'associazione di stampo mafioso: occorre valutare specificamente l'esistenza degli elementi soggettivi e oggettivi del contributo al sodalizio.
  • La prova dell'esistenza di un sodalizio in un periodo storico precedente, anche se fondata su sentenze passate in giudicato, non è di per sé sufficiente a dimostrarne l'esistenza in un periodo successivo; è necessaria la prova del perdurare del vincolo associativo e dell'effettiva partecipazione o contributo nel periodo contestato.
  • Pagamenti a favore di un soggetto affiliato o della sua famiglia possono avere spiegazioni alternative (obblighi personali, quote percepite in libertà, ecc.) e non costituiscono automaticamente prova del finanziamento o del rafforzamento del potere economico-criminale del clan: la loro valutazione richiede un giudizio complessivo sulle evidenze contestuali.
  • Quando il Tribunale del riesame fornisce una motivazione logica e coerente per escludere i gravi indizi, la semplice proposta di una lettura alternativa da parte dell'accusa non è sufficiente a giustificare la cassazione; è necessario dimostrare incoerenze manifeste o illogicità nella valutazione.

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