Cassazione Civile, Ordinanza n. 18611/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva prestato attività con contratti a tempo determinato presso l'ASL e aveva partecipato a una procedura di stabilizzazione prevista da legge regionale. Era stata inserita in un elenco del ruolo sanitario e in una graduatoria del profilo di fisioterapista; successivamente aveva ricevuto una convocazione per la scelta della decorrenza e della sede di assegnazione, con richiesta di documentazione per la sottoscrizione del contratto, e le era stata fissata la data di immissione in possesso. L'ASL aveva poi comunicato la sospensione dell'immissione in possesso, in relazione a decreti del Presidente della Regione Campania in qualità di commissario ad acta che disponevano il blocco delle assunzioni. La lavoratrice aveva chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa disapplicazione o declaratoria di inefficacia della comunicazione di sospensione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che l'inserimento in graduatoria e il telegramma di convocazione non integrassero un comportamento concludente idoneo a perfezionare il rapporto, mancando la sottoscrizione del contratto; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, non specificati nel testo, prima di rinunciare al ricorso in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e della relativa accettazione da parte dell'ASL controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità, senza pronuncia sulle spese, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo applicabile in senso restrittivo la disciplina di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non alla estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso era assistita dai requisiti di validità richiesti dalla norma.
art. 391, comma 4, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione senza pronuncia sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma sull'ulteriore contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, essendo disposizione di natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando abbia i requisiti di legge ed sia accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia non si provvede sulle spese, salvo diversa disciplina espressa non ricorrente nel caso esaminato.
- L'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il soccombente non vittorioso non si applica ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia, perché la disciplina ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione estensiva.
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