Cassazione Penale, Ordinanza n. 21197/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado, resa all'esito di rito abbreviato, per bancarotta fraudolenta distrattiva quale amministratore unico della società fallita. I motivi dedotti riguardavano: 1) vizio di motivazione per asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie, con richiamo alla consulenza tecnica, alla relazione del curatore e alla documentazione difensiva; 2) violazione di legge sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo che mancasse il dolo; 3) violazione di legge sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 4) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno; 5) vizio di motivazione in relazione alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La difesa ha anche chiesto la trasmissione del ricorso alla sezione ordinaria, ritenendo ammissibili i motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare specifici travisamenti; il secondo inammissibile perché mirava a una diversa lettura dei fatti, ribadendo che per la bancarotta fraudolenta distrattiva non occorre dolo specifico, ma consapevolezza che gli atti possano arrecare danno ai creditori; il terzo manifestamente infondato, poiché la particolare tenuità va valutata in rapporto alla diminuzione globale arrecata alla massa attiva; il quarto manifestamente infondato, perché la circostanza attenuante del risarcimento richiede che il risarcimento sia intervenuto prima dell'apertura del giudizio, mentre qui era successivo; il quinto inammissibile per genericità. Ha inoltre respinto la richiesta difensiva di trasmissione alla sezione ordinaria. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante del risarcimento del danno richiede che l'imputato si sia attivato per risarcire prima dell'avvio del giudizio; il risarcimento successivo non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio se non attraverso una specifica deduzione di travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- Per la bancarotta fraudolenta distrattiva non è richiesto un dolo specifico di danno, essendo sufficiente la consapevolezza che la condotta depauperativa possa arrecare pregiudizio ai creditori.
- La particolare tenuità del fatto, nei reati di bancarotta fraudolenta, va apprezzata in rapporto alla diminuzione complessiva arrecata alla massa attiva e non secondo una valutazione meramente percentuale della distrazione.
- L'attenuante del risarcimento del danno presuppone un'attivazione risarcitoria anteriore all'apertura del giudizio; un ristoro successivo non consente il riconoscimento del beneficio.
- Motivi di ricorso formulati in modo generico o meramente assertivo sono inammissibili in sede di legittimità.
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