Cassazione Penale, Ordinanza n. 31961/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza esamina i ricorsi presentati nell'interesse di due imputati contro una sentenza della Corte d'appello. Il primo ricorrente ha dedotto carenza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, rilevando che il giudizio di bilanciamento e la determinazione dell'entità della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, salvo arbitrarietà o illogicità della motivazione; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva giustificato il giudizio di equivalenza e lo scostamento dal minimo edittale valorizzando la gravità oggettiva del fatto, le modalità e le circostanze della condotta e il coinvolgimento di più persone, elementi indicativi di un'attività delittuosa organizzata e non occasionale. Il secondo ricorrente ha dedotto: violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 56, 648-bis e 648 c.p., assumendo l'errata qualificazione del fatto; vizio di motivazione in ordine alla prova del dolo del delitto di ricettazione; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto tali motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già proposte e puntualmente disattese in appello, oltre che diretti a ottenere una diversa valutazione del merito. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato sulla sussistenza del reato contestato, anche in ragione dell'accertata condotta di smontaggio di un'autovettura, e sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di segnali di resipiscenza o di una revisione critica del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata sia sul trattamento sanzionatorio del primo ricorrente sia sulla responsabilità, sull'elemento soggettivo, sulle attenuanti generiche, sulla recidiva e sulla pena riguardanti il secondo ricorrente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato con riferimento alla contestazione del delitto tentato; la Corte non accoglie la censura di errata qualificazione del fatto.
art. 648-bis c.p.
Richiamato tra i reati oggetto del giudizio di responsabilità contestato dal secondo ricorrente.
art. 648 c.p.
Richiamato con riferimento al delitto di ricettazione e alla prova del relativo dolo; la Corte ritiene adeguata la motivazione della Corte d'appello.
art. 99 c.p.
La recidiva è richiamata quale elemento oggetto del giudizio di bilanciamento e del trattamento sanzionatorio, senza indicazione espressa del comma applicato.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono richiamate con riguardo al loro diniego e alla richiesta di applicazione nella massima estensione; la Corte considera adeguata la motivazione fondata anche sull'assenza di resipiscenza.
art. 69 c.p.
Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva è richiamato e ritenuto adeguatamente motivato mediante l'affermazione dell'equivalenza.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, così come la scelta di riconoscere le attenuanti generiche e la loro estensione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione soltanto quando la motivazione sia meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- È sufficiente a motivare il giudizio di equivalenza tra circostanze la valutazione del giudice di merito secondo cui tale soluzione è la più idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena concretamente irrogata, purché il ragionamento non sia illogico o arbitrario.
- Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a reiterare doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, quando sollecitano una nuova valutazione del merito anziché evidenziare effettivi vizi di legittimità.
- L'accertamento della condotta di smontaggio di un'autovettura può essere valorizzato dal giudice di merito quale elemento fondante della sussistenza del reato contestato, ove la motivazione sul punto sia adeguata e immune da vizi logici.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di segnali di resipiscenza o di una revisione critica del fatto commesso, se tale elemento è concretamente valorizzato nella motivazione.
- La gravità oggettiva del fatto, le modalità e le circostanze della condotta e il coinvolgimento di più persone possono giustificare lo scostamento della pena dal minimo edittale e concorrere a evidenziare il carattere organizzato e non occasionale dell'attività delittuosa.
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