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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26830/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

1) Si deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione per errata applicazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in relazione all'art. 73 d.lgs. n.159/2011 e all'art.116, comma 15, d.lgs. n.285/1992, per aver riqualificato il fatto senza darne tempestiva comunicazione all'imputato (presunta violazione dell'art. 6 §4 della Dir. 2012/13/UE) e per aver inflitto una pena minima più alta di quella che avrebbe applicato per il reato originariamente contestato; 2) si lamentava omissione di pronuncia e mancanza di motivazione sulla richiesta, proposta in appello, di applicazione di pene sostitutive ex art.53 legge n.689/1981, allegando procura speciale e certificato dell'Ufficio del Lavoro solo in sede d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che vi fosse violazione del diritto di difesa: il fatto descritto nel capo d'imputazione corrispondeva alla fattispecie di cui all'art.73 d.lgs. n.159/2011 (anche perché il provvedimento prefettizio derivava dall'applicazione della Sorveglianza Speciale) e nel processo era stato il difensore a sollecitare la riqualificazione; pertanto non si è verificato un pregiudizio della difesa. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di pene sostitutive perché avanzata tardivamente e priva di adeguata e circostanziata motivazione (mancata indicazione degli elementi di fatto e diritto richiesti dall'art.133 c.p.), con conseguente origine inammissibilità ai sensi combinati degli artt.581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Per l'inammissibilità è stato condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n.159

    Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie così come descritta nell'imputazione corrispondesse alla norma, giustificando la riqualificazione operata in primo grado

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)

    Norma originaria contestata in capo d'imputazione; la Corte ha valutato la corrispondenza fattuale tra la contestazione e la diversa qualificazione applicata in sentenza

  • artt. 521 e 522 c.p.p.

    Riferimento ai limiti di giudizio in relazione all'imputazione; la Corte ha applicato il principio che la riformulazione è lecita se non altera in modo sostanziale l'oggetto dell'accusa e se l'imputato ha potuto difendersi

  • art. 6 §4 Direttiva 2012/13/UE

    Richiamata dalla difesa per sostenere la necessità di tempestiva informazione dell'imputato circa la nuova qualificazione; la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto dalla corrispondenza fattuale e dall'atteggiamento difensivo che aveva sollecitato la riqualificazione

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n.689

    Regime delle pene sostitutive: la Corte ha affermato che la richiesta deve essere circostanziata e fondata sui criteri dell'art.133 c.p.; una istanza generica è inammissibile

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la scelta e il concreto contenuto della pena (gravità del fatto e personalità dell'imputato); la Corte ha evidenziato che la richiesta di pene sostitutive deve richiamare e dimostrare questi criteri

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Riferimento alla riforma penale; la Corte osserva che, nonostante la rilevanza della riforma, la richiesta in appello resta soggetta ai requisiti di specificità

  • artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norme indicate per giustificare l'inammissibilità originaria della richiesta di pene sostitutive priva di indicazione degli elementi di fatto e diritto a sostegno

  • art. 20bis cod. pen. e art. 58 della legge di riforma

    Riferimento alle nuove pene sostitutive e al richiamo ai criteri di cui all'art.133 c.p. nella valutazione discrezionale del giudice

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto da parte del giudice è legittima se la descrizione fattuale dell'imputazione è compatibile con la nuova qualificazione e l'imputato ha avuto concrete possibilità di difendersi; non costituisce violazione del diritto di difesa una riqualificazione sollecitata o comunque prevedibile nel corso del processo
  • Per contestare con successo una riqualificazione tardiva occorre dimostrare un pregiudizio concreto alla difesa, ad esempio che la nuova qualificazione presenti elementi essenziali diversi che hanno impedito la predisposizione della strategia difensiva
  • La richiesta di applicazione di pene sostitutive, anche se proposta per la prima volta in appello, deve essere formulata in modo circostanziato e motivato, richiamando i criteri dell'art.133 c.p. e gli elementi di fatto che giustificano la sostituzione; una istanza generica è inammissibile
  • Depositare documenti e procura speciale all'udienza d'appello non è di per sé sufficiente: il difensore deve esporre le ragioni giuridiche e di fatto a sostegno della domanda affinché il giudice possa valutare la richiesta
  • L'inammissibilità per carenza di specificità comporta conseguenze economiche (spese processuali e possibile somma alla Cassa delle ammende), quindi è opportuno predisporre adeguata documentazione e motivazione già nelle fasi precedenti o, se in appello, in modo completo e circostanziato

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