Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11942/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Parma che aveva rigettato la richiesta di immediata liberazione nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti. Contestava che, a seguito di tale prevalenza, il reato non poteva essere considerato tra quelli indicati dall'art.4-bis Ord. pen. come ostativi alla sospensione dell'ordine di esecuzione, e che quindi il PM avrebbe dovuto disporre la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. In cassazione denunciava un vizio di motivazione per omesso esame delle deduzioni difensive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto correttamente motivata dall'originario giudice dell'esecuzione la valutazione secondo cui il riconoscimento delle attenuanti in misura prevalente riguarda il profilo "quoad poenam" (il trattamento sanzionatorio) e non altera gli elementi circostanziali tipizzanti della condotta che rendono il delitto "ostativo" ai sensi dell'art.4-bis Ord. pen. Il ricorrente non ha confutato specificamente il ragionamento del Tribunale e si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.4-bis Ordinamento penitenziario

    I delitti ricompresi nell'art.4-bis sono considerati 'ostativi' alla concessione di taluni benefici (es. sospensione dell'ordine di esecuzione). La sentenza interpreta che la qualificazione del reato come aggravato/ostativo non viene meno per il fatto che la sentenza abbia riconosciuto attenuanti in prevalenza: il confronto tra circostanze riguarda solo la determinazione della pena e non i requisiti tipizzanti del reato.

  • art.656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sospensione dell'ordine di esecuzione: il PM può disporre la sospensione se ricorrono le condizioni previste. Nel caso concreto il PM non sospese l'esecuzione in quanto il reato fu ritenuto ostativo ai sensi dell'art.4-bis.

  • art.62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche. Qui è stato chiarito che il riconoscimento delle attenuanti (anche in prevalenza) incide sul trattamento sanzionatorio (pena) ma non modifica gli elementi circostanziali che determinano l'ostatività del reato.

  • art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo al vizio di motivazione (omesso esame di una questione rilevante). La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché il giudice dell'esecuzione aveva invece adeguatamente motivato il rigetto.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di esposizione del motivo in cassazione; il ricorrente ha ripreso in sostanza le argomentazioni già svolte, senza confutare specificamente la motivazione impugnata.

  • giurisprudenza di legittimità (Sez.1, Sent. n.20796 del 12/04/2019)

    Richiamata quale precedente orientamento secondo cui la prevalenza delle attenuanti non incide sulla qualificazione del reato come aggravato/ostativo: il giudizio comparativo rileva solo ai fini della pena e non modifica gli elementi costitutivi del reato.

Massime di principio

  • La prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti influisce soltanto sulla determinazione della pena (quoad poenam) e non cancella o modifica gli elementi circostanziali che rendono un reato 'ostativo' ai benefici procedurali o penitenziari.
  • Se il reato è tipologicamente previsto tra quelli dell'art.4-bis Ord. pen. (o qualificato come aggravato), la sospensione dell'ordine di esecuzione può essere esclusa indipendentemente dal riconoscimento di attenuanti in prevalenza.
  • In sede di impugnazione è necessario confrontarsi in modo specifico e motivato con il ragionamento giuridico del giudice di merito; la mera riproposizione delle stesse argomentazioni già disattese può rendere il ricorso inammissibile.
  • Il rigetto di un ricorso per inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni (ad es. somma alla Cassa delle ammende) se non emergono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.