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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10743/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e non specifico ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, con riferimento agli artt. 581, 591 e 592 c.p.p. Dal testo emerge che la doglianza riproponeva questioni già sottoposte al giudice di merito e da questi puntualmente disattese, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha quindi rilevato la genericità del motivo e la mancanza di specificità, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione di appello e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro violato; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte oltre al rilievo della genericità del motivo.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'atto di ricorso.

  • art. 592 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; il testo non offre ulteriori sviluppi interpretativi.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, cioè correlato alle effettive rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito non è sufficiente.
  • La mancanza di specificità del motivo integra causa di inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni poste a base della decisione gravata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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