Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22480/2020 del 16/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l'appello di Giochi Preziosi, aveva annullato l'avviso di rettifica dell'accertamento dei diritti doganali e dell'IVA e gli atti sanzionatori relativi a importazioni. L'Ufficio aveva contestato che nella dichiarazione doganale il valore delle merci non includeva le royalties pagate dalla contribuente, ritenendole parte del valore in dogana. La questione centrale era se le royalties dovessero essere aggiunte al valore in dogana ai sensi degli artt. 29 e 32 del Reg. (CEE) n. 2913/1992 e delle disposizioni applicative (Reg. 2454/93), in particolare se le royalties: 1) non erano incluse nel prezzo effettivamente pagato, 2) si riferivano alle merci importate, e 3) costituivano una condizione della vendita (ossia l'acquirente fosse tenuto a pagarle come condizione per ottenere la merce). L'Agenzia sosteneva inoltre che, pur essendo beneficiario delle royalties un soggetto diverso dal venditore, poteva sussistere un controllo del licenziante sul venditore o sull'acquirente tale da rendere il pagamento condizione di vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto da Giochi Preziosi. In motivazione la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. GE Healthcare) secondo la quale l'art. 32, lett. c), del codice doganale si applica quando ricorrono tre condizioni cumulative (royalties non incluse nel prezzo; royalties riferite alle merci; pagamento come condizione di vendita). La Corte ha altresì precisato che il pagamento può costituire condizione di vendita anche quando il beneficiario delle royalties sia un soggetto diverso dal venditore, ma in tal caso occorre verificare l'esistenza di un controllo del licenziante sul venditore o sull'acquirente. Tuttavia, la Corte ha ritenuto inammissibili i mezzi di impugnazione dell'Agenzia perché l'Amministrazione non ha adempiuto all'onere di autosufficienza in cassazione: non ha riprodotto e prodotto i contratti o clausole che, secondo l'Agenzia, dimostrerebbero l'esistenza del controllo dei licenzianti sui fornitori e la conseguente condizione di vendita. Per tale ragione la Corte non ha potuto rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito che aveva escluso il controllo e aveva ritenuto che le clausole contrattuali attribuivano alla licenziataria ampie facoltà di ideazione, produzione e scelta dei produttori. Di conseguenza l'impugnazione è stata respinta e le spese di giudizio sono state liquidate seguendo il criterio della soccombenza.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (codice doganale)

    L'art. 29 fissa il valore in dogana di regola sul valore di transazione; l'art. 32 stabilisce gli elementi aggiuntivi al prezzo effettivamente pagato, comprese le royalties se non incluse e se costituiscono condizione della vendita. La Corte ha applicato il principio delle tre condizioni cumulative per l'inclusione delle royalties nel valore doganale.

  • Regolamento (CE) n. 2454/1993 (disposizioni d'applicazione del codice doganale)

    art. 143, art. 157, art. 159, art. 160

    Le disposizioni chiariscono la nozione di corrispettivi e diritti di licenza e precisano i casi in cui vanno aggiunti al prezzo effettivamente pagato. In particolare il regolamento impone di verificare se il pagamento delle royalties si riferisca alle merci e costituisca condizione di vendita, anche quando il beneficiario sia terzo rispetto al venditore, valutando l'esistenza di un 'controllo' del licenziante.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

    sent. GE Healthcare (9 marzo 2017) e altra giurisprudenza citata

    La Corte UE ha definito la nozione di 'condizione di vendita' e ha precisato che, se il beneficiario delle royalties è diverso dal venditore, occorre verificare se una persona legata al venditore eserciti un controllo tale da subordinare l'importazione al pagamento delle royalties. La Corte di cassazione ha seguito tale indirizzo.

  • Codice di procedura civile

    art. 366, comma 1, n. 6; art. 375, comma 2; art. 380, comma 2

    L'art. 366 c.p.c. impone all'attore in cassazione l'onere di autosufficienza nel riprodurre i documenti e gli elementi decisivi: la Corte ha escluso l'esame perché l'Agenzia non ha fornito i contratti necessari in cassazione. Gli altri articoli regolano la rimessione e memorie in udienza.

  • T.U. 23 gennaio 1973, n. 43 e DPR 26 settembre 1972, n. 633

    art. 303 T.U.; art. 70 DPR 633/1972

    Norme richiamate relativi alle sanzioni e all'IVA: la Corte ha ritenuto che l'esame sulla irrogazione delle sanzioni fosse assorbito dalla decisione sulla legittimità dell'atto impositivo principale.

Massime di principio

  • Le royalties vanno aggiunte al valore in dogana solo se ricorrono cumulativamente: (1) non sono state incluse nel prezzo effettivamente pagato, (2) si riferiscono alle merci importate, e (3) il pagamento costituisce una condizione della vendita.
  • La nozione di 'condizione di vendita' può sussistere anche quando il beneficiario delle royalties è un soggetto diverso dal venditore, purché risulti un controllo del licenziante sul venditore o sull'acquirente tale da subordinare la vendita al pagamento delle royalties.
  • Il concetto di 'controllo' va inteso in senso ampio (di diritto o di fatto) e si valuta sulla base di elementi concreti quali: scelta imposta del produttore, controllo sui metodi di produzione, controllo sulla logistica e vendita, fissazione di prezzi o restrizioni di vendita, imposizione di design/tecnologie, limitazioni ai fornitori o alle quantità, ecc.; nessun singolo elemento è decisivo, conta la combinazione e il quadro complessivo.
  • In cassazione l'Amministrazione ha l'onere di autosufficienza: deve riprodurre e documentare i fatti e i contratti ritenuti rilevanti (clausole che dimostrino il controllo o la condizione di vendita). L'assenza di produzione documentale rilevante rende inammissibili le censure che richiedono l'esame di atti non riprodotti.
  • Se il contratto di licenza non vincola la licenziataria nella scelta di produttori, lascia responsabilità di ideazione e produzione alla licenziataria e si limita a controlli di qualità su 'standard idonei', è meno probabile che le royalties siano considerate condizione di vendita ai fini doganali.
  • Per difendersi efficacemente dall'accertamento doganale, il contribuente deve documentare la natura autonoma del rapporto di produzione e vendita (assenza di controllo del licenziante) e l'eventuale non collegamento delle royalties al valore delle singole importazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.