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Sentenza

Sentenza del 11/03/2022 n. 2509 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione che aveva recuperato a tassazione imposte (imposta ipotecaria/catastale e imposte proporzionali) per la costituzione di un vincolo di destinazione tramite trust autodichiarato; la contribuente sosteneva che il trust autodichiarato comporta solo segregazione patrimoniale e quindi l'applicazione dell'imposta fissa, mentre l'Agenzia riteneva che dal testo dell'atto emergesse un intento dispositivivo/munifico a favore della beneficiaria (madre), giustificando l'imposizione in misura proporzionale.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che l'atto costitutivo del trust avesse natura sostanzialmente traslativa: sin dall'istituzione era prevista la trasmissione della proprietà degli immobili alla madre alla scadenza del vincolo (31/12/2030) senza possibilità di ritorno al disponente, evidenziando quindi un intento di trasferimento eccedente la mera segregazione. Per tale motivo l'imposta proporzionale era legittimamente applicabile. La revoca successiva del vincolo (avvenuta dopo la sentenza di primo grado) non invalidava la decisione di primo grado, poiché al momento dell'emissione dell'atto impositivo lo stato di fatto e l'intento dispositivivo erano verificabili. Appellante condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Convenzione de L'Aja sul trust

    Legge 16 ottobre 1989, n. 364 (attuazione Convenzione dell'Aja 1985 art. 2)

    Riconoscimento e disciplina generale del trust; base per riconoscere validità del trust autodichiarato nell'ordinamento italiano

  • Normativa sul regime fiscale del trust

    Art. 2, comma 47, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (e successive disposizioni di legge finanziaria 2006/2007/2008 richiamate)

    Stabilisce che i trasferimenti per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni; rinvia al T.U. dell'imposta sulle successioni e donazioni

  • Testo unico imposta sulle successioni e donazioni

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Disciplina le imposte applicabili ai trasferimenti a titolo gratuito e ai vincoli di destinazione; distinzione tra applicazione dell'imposta fissa per atti di costituzione di trust e applicazione proporzionale in caso di effettiva attribuzione patrimoniale al beneficiario

  • Giurisprudenza di legittimità

    Cass. Sez. 5, n. 31445/2018; Cass. Sez. 5, n. 16699/2019

    Principio che il trust autodichiarato è valido se l'atto impedisce al disponente di gestire liberamente i beni, l'operatività è conforme alle previsioni e non è trust interposto; inoltre è possibile valutare sin da subito l'esistenza di un effetto traslativo che giustifichi la riqualificazione dell'atto e l'applicazione dell'imposta proporzionale

Massime di principio

  • Distinguere la mera segregazione (trust con funzione protettiva/autoseparativa) dall'effettivo intento dispositivivo: se l'atto prevede attribuzione automatica e definitiva ai beneficiari senza possibilità di ritorno al disponente, l'atto è riqualificabile come trasferimento e soggetto a imposta proporzionale.
  • Nel trust autodichiarato il fatto che il disponente sia anche trustee non esclude automaticamente la possibilità di tassazione proporzionale: conta la reale economicità e la previsione contrattuale (durata, impossibilità di reversione, poteri effettivi del disponente).
  • Elementi probatori rilevanti per l'amministrazione e per il giudice: clausole sull'impossibilità di riavere i beni, durata fissa del vincolo, automatismo dell'attribuzione, limiti ai poteri del disponente/trustee, finalità effettive e contesto familiare (rapporto tra le parti).
  • La revoca o modifiche intervenute dopo l'accertamento non cancellano retroattivamente un accertamento fondato su elementi che, al momento della costituzione, evidenziavano intento traslativo; tuttavia modifiche posteriori possono incidere sulla situazione patrimoniale attuale e su eventuali azioni successive.
  • Onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che il trust opera come autentica segregazione (atto ben strutturato, gestione conforme, assenza di intento munifico immediato); in mancanza di tale prova, si può procedere alla riqualificazione fiscale.
  • In fase di redazione dell'atto, per ridurre il rischio di riqualificazione, è opportuno prevedere limiti chiari ai poteri del disponente, condizioni di controllo stringenti, clausole che evidenzino la temporaneità e la strumentalità della dotazione rispetto allo scopo protettivo, e regole precise sull'attribuzione finale.

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