Cassazione Civile, Ordinanza n. 21265/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto la controparte deducendo che, dopo una collaborazione iniziata nel 2018 per il trasporto di batterie esauste presso i clienti della ricorrente, la resistente aveva prima receduto dal rapporto e poi avviato una propria attività di raccolta di batterie esauste. Secondo l’attrice, la resistente avrebbe: modificato il sito internet inserendo tale attività; inviato comunicazioni promozionali alla clientela dell’attrice; apposto sui raccoglitori di proprietà dell’attrice adesivi con la propria denominazione. La domanda mirava a ottenere l’inibitoria dell’attività di raccolta presso la clientela dell’attrice e dell’uso della denominazione commerciale della stessa. Il Tribunale di Firenze aveva però declinato la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo che non vi fosse interferenza con diritti di proprietà industriale: quanto alla spendita della denominazione, osservava che non era stato allegato un marchio né la notorietà del segno; quanto alla sottrazione di lista clienti e informazioni commerciali, riteneva necessaria una specifica allegazione di segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha denunciato tre violazioni dell’art. 134 c.p.i.: 1) errata esclusione della competenza specializzata per la concorrenza sleale posta in essere mediante uso di ragione sociale altrui; 2) errata esclusione per mancata allegazione della notorietà del segno; 3) errata esclusione per la parte relativa alla lista clienti e alle informazioni commerciali riservate.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del regolamento di competenza, ritenendo che l’uso asseritamente illegittimo della ragione sociale e, più in generale, dei segni distintivi diversi dal marchio rientri nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa quando la domanda di concorrenza sleale interferisca, anche indirettamente, con l’esercizio di diritti di proprietà industriale. Ha quindi cassato l’ordinanza declinatoria e dichiarato la competenza del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di imprese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
art. 134 c.p.i.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende ai procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, salvo le fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.
art. 1 c.p.i.
La nozione di proprietà industriale comprende anche gli altri segni distintivi, oltre ai marchi.
art. 2 c.p.i.
I diritti di proprietà industriale possono essere titolati o non titolati; tra quelli non titolati rientrano anche i segni distintivi diversi dal marchio registrato e le informazioni aziendali riservate, se ricorrono i presupposti di legge.
art. 22 c.p.i.
Il richiamo al principio di unità dei segni distintivi conferma un’interpretazione ampia della tutela dei segni distintivi nell’ambito della proprietà industriale.
art. 2563 c.c.
La ditta è richiamata come uno dei segni distintivi che possono rientrare nella categoria dei segni distintivi diversi dal marchio registrato.
art. 2567 c.c.
La ragione sociale e la denominazione sociale sono considerate segni distintivi rilevanti ai fini della tutela della proprietà industriale.
art. 2568 c.c.
L’insegna è indicata come ulteriore segno distintivo che può rientrare nell’ambito della proprietà industriale.
artt. 98 e 99 c.p.i.
La tutela delle informazioni aziendali riservate richiede la deduzione di specifici illeciti relativi a segreti commerciali e ai relativi presupposti di protezione.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa non riguarda solo le controversie su marchi registrati o altri titoli tipici, ma anche quelle che involgono segni distintivi diversi dal marchio, come ragione sociale, ditta, insegna o marchio di fatto, quando la loro tutela sia in gioco.
- Ai fini dell’attribuzione della competenza specializzata, la concorrenza sleale è "interferente" non solo quando sia accessoria a una domanda di tutela della proprietà industriale, ma anche quando la decisione richieda di verificare se la condotta denunciata incida su un diritto di esclusiva.
- La nozione di proprietà industriale comprende una categoria aperta di segni distintivi e non si esaurisce nel marchio registrato; il giudice della competenza deve quindi guardare alla sostanza della domanda e al bene giuridico coinvolto, non alla sola qualificazione formale operata dalla parte.
- Quando più condotte illecite sono dedotte nel medesimo contesto fattuale e tra le stesse parti, la connessione può operare in senso attrattivo verso la competenza specializzata, anche se una singola condotta, isolatamente considerata, presenterebbe profili meno netti di interferenza.
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