Sentenza del 17/06/2015 n. 3574 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale - Applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 - Notificazione avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento - Non necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento può essere notificata direttamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si considera perfezionata alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere una separata relata di notifica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la notificazione della cartella esattoriale eseguita tramite il servizio postale, sostenendo l’assenza di un’apposita relata di notifica e, conseguentemente, l’inefficacia o invalidità della notificazione.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.
La norma consente la notificazione diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità, l’avviso di ricevimento documenta il perfezionamento della notifica e non è necessaria un’apposita relata.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data rilevante della notificazione è quella riportata sull’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario.
- L’assenza di una separata relata di notifica non determina, da sola, l’invalidità della notificazione effettuata secondo l’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
- In caso di contestazione, occorre verificare principalmente l’avviso di ricevimento, la corretta individuazione del destinatario e la prova della consegna, più che l’esistenza di una relata autonoma.
- Il principio riguarda specificamente la notificazione delle cartelle di pagamento eseguita secondo la procedura prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non implica automaticamente la validità di ogni notificazione postale effettuata con modalità diverse.
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