Sentenza n. 146/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Alezio sull'istanza presentata in data 6.5.2025, con la quale la ricorrente ha invitato l'Ente Locale a provvedere in merito alla richiesta di adeguamento prezzi relativa all'appalto per l'esecuzione dei lavori di “Ampliamento del centro comunale di raccolta differenziati e realizzazione del centro del riuso nel Comune di Alezio”, CIG 9551641780, CUP D39G20000100002; per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del Comune di Alezio, in persona del Sindaco p.t., si provvedere sulla istanza; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che, nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'Amministrazione, provveda all'adozione dei provvedimenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Alezio sull'istanza di adeguamento prezzi relativa a un appalto di lavori pubblici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa appaltatrice ha agito contro il silenzio del Comune di Alezio sull'istanza del 6 maggio 2025, con cui aveva chiesto all'amministrazione di provvedere in merito all'adeguamento dei prezzi dell'appalto per l'ampliamento del centro comunale di raccolta differenziata e la realizzazione del centro del riuso. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di aver perso interesse alla decisione, avendo appreso, soltanto tramite i documenti depositati dal Comune, dell'adozione della determinazione dirigenziale n. 426 del 30 maggio 2024, con cui l'amministrazione aveva già provveduto sulla richiesta di adeguamento prezzi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'amministrazione aveva già adottato un provvedimento sulla richiesta oggetto dell'azione avverso il silenzio. La determinazione era anteriore alla proposizione del ricorso, ma non era stata comunicata direttamente all'impresa interessata; tale omessa comunicazione ha giustificato la compensazione delle spese di lite. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità della determinazione dirigenziale né è stato disposto l'intervento del commissario ad acta.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, del provvedimento richiesto mediante un'azione avverso il silenzio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando il provvedimento sia stato adottato prima della proposizione del ricorso ma conosciuto dal ricorrente soltanto nel corso del giudizio.
- L'omessa comunicazione diretta al soggetto interessato di un provvedimento già adottato dall'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese di lite nel giudizio instaurato contro il silenzio.
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