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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10130/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una ASL per il pagamento di prestazioni sanitarie erogate da una struttura privata e poi cedute a una società di factoring. Il Tribunale aveva revocato il decreto, ritenendo non provata l’esistenza di un valido titolo contrattuale o di un accreditamento idoneo a fondare il credito per ricoveri in residenza assistenziale e in cogestione, oltre alla mancanza di prova delle prestazioni per i ricoveri fuori regione; aveva inoltre dichiarato inammissibile la domanda subordinata di indebito arricchimento. La Corte d’appello aveva confermato, rilevando che i contratti prodotti erano scaduti, non risultava un accreditamento neppure provvisorio della struttura, non era stata provata la prestazione per i ricoveri fuori regione e la domanda ex art. 2041 c.c. era inammissibile. Nel ricorso per cassazione la società cessionaria ha dedotto: 1) violazione della disciplina sanitaria e dei principi sulle fonti, sostenendo che non fosse necessaria la stipula o il rinnovo di specifici contratti da parte dell’Ufficio Unico Acquisti o della ASL; 2) errata valutazione delle prove sull’accreditamento provvisorio e sul rapporto contrattuale; 3) errata interpretazione della normativa sanitaria sulla necessità del contratto ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 ai fini del pagamento; 4) omessa pronuncia sulla domanda verso Regione e società finanziaria; 5) errata declaratoria di inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa; 6) conseguente questione sulla legittimazione passiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi in parte inammissibili e in parte infondati, perché la ratio decidendi vera era la mancata prova dell’accreditamento e dell’esistenza di validi contratti, e le ulteriori argomentazioni sull’Ufficio Unico Acquisti erano solo ad abundantiam; ha dichiarato inammissibile il motivo sui ricoveri fuori regione per mancata censura della ratio della decisione di merito sulla prova delle prestazioni; ha rigettato il motivo sull’arricchimento senza causa, correggendo la motivazione perché la cessionaria non aveva provato di essere titolare di un credito da depauperamento derivante da un rapporto di fatto; ha infine ritenuto assorbito il motivo sulla legittimazione passiva. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo e negato il pagamento delle prestazioni sanitarie per difetto di prova dell’accreditamento e di un valido rapporto contrattuale, nonché per difetto di prova delle prestazioni fuori regione. È stata altresì confermata, sia pure con correzione della motivazione, la reiezione della domanda di indebito arricchimento, poiché la società cessionaria non aveva dimostrato di aver acquistato un credito riconducibile a un rapporto di fatto dal quale potesse derivare una pretesa ex art. 2041 c.c. La questione sulla legittimazione passiva degli altri enti è rimasta assorbita. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di tutti i controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario della F.I.R.A. s.p.a., e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 quinquies

    Per il pagamento delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate occorrono specifici accordi contrattuali; non è sufficiente il solo fatto della prestazione o un accordo tacito.

  • L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6

    Richiamata nel quadro della disciplina dell’accreditamento e del divieto di rinnovo dei contratti pubblici oltre i termini previsti.

  • art. 12 preleggi

    Invocato nel ricorso per interpretazione delle fonti, ma la censura è stata respinta perché non colpiva la vera ratio decidendi.

  • art. 15 preleggi

    Richiamato per il principio di gerarchia delle fonti, ma senza rilievo decisivo nella decisione.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies

    Citata nel motivo di ricorso, senza essere decisiva nel ragionamento della Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che mancasse la censura della ratio sulla carenza di prova.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come vizio motivazionale, ma i motivi sono stati reputati inammissibili o infondati.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia sulla domanda verso altri convenuti; la questione è stata poi assorbita.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale posta a base dei motivi per nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento senza causa richiede la prova del depauperamento e dell’arricchimento oggettivo; nel caso concreto la cessionaria non ha provato di aver acquistato un credito fondato su un rapporto di fatto idoneo a generare tale azione.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello è stata corretta, pur restando fermo il dispositivo di rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 16 r.d. n. 2440/1923

    Richiamato per il principio della forma scritta dei contratti con la P.A.

  • art. 17 r.d. n. 2440/1923

    Richiamato per il principio della forma scritta dei contratti con la P.A.

Massime di principio

  • Nel settore sanitario pubblico-privato, il passaggio dal convenzionamento al sistema dell’accreditamento non elimina l’esigenza di un titolo amministrativo e di specifici rapporti contrattuali per porre prestazioni a carico dell’amministrazione.
  • La pretesa di pagamento verso la P.A. per prestazioni sanitarie di strutture private richiede la prova dell’accreditamento della struttura e della validità del contratto o dell’accordo contrattuale applicabile al periodo delle prestazioni.
  • I contratti con la pubblica amministrazione devono rispettare la forma richiesta dalla legge; non sono sufficienti accordi di fatto o proroghe non formalizzate secondo le previsioni contrattuali e normative.
  • In cassazione è inammissibile censurare argomentazioni meramente ad abundantiam, perché non costituiscono ratio decidendi e non incidono sul dispositivo.
  • La mancata contestazione dei fatti in primo grado non vale come prova legale: il giudice d’appello può rivalutare il compendio probatorio e non è vincolato alla precedente condotta processuale della controparte.
  • L’azione di arricchimento senza causa richiede, per il soggetto che agisce, la prova del proprio depauperamento e dell’arricchimento del convenuto; se la pretesa è azionata da un cessionario, va dimostrato che il credito ceduto comprenda anche il titolo riconducibile a un rapporto di fatto idoneo a fondare l’art. 2041 c.c.
  • Quando il credito principale è escluso per difetto di titolo e di prova, restano assorbite le questioni sulla legittimazione passiva di altri soggetti chiamati in causa.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoCessione del creditoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoArricchimento senza causaGiudicato

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