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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19534/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Pisa che ha disposto la restituzione degli atti all'ufficio di Procura senza indicare le ragioni della restituzione. In udienza il difensore d'ufficio aveva eccepito la mancata conoscenza della lingua italiana dell'imputato; il pubblico ministero aveva invece rilevato che la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari era stata eseguita al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nonostante il verbale di elezione di domicilio contenesse la dichiarazione dell'imputato di essere senza fissa dimora e il relativo rifiuto del difensore a farsi domiciliatario. Il ricorso censura l'abnormità del provvedimento per la totale mancanza di motivazione che impedisce al PM di comprendere quale nullità sia stata ritenuta e quindi quale rimedio adottare.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso rilevando che l'ordinanza è affetta da abnormità per la radicale omissione di indicare quale fosse la causa di nullità che ha determinato la restituzione degli atti, con conseguente stasi processuale e impossibilità per il pubblico ministero di orientare gli ulteriori atti. La Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa affinché nel giudizio venga chiarita la posizione del giudice in ordine alla regolarità delle fasi procedurali antecedenti.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen., comma 4

    La normativa disciplina la notifica al difensore nei casi di domiciliatario; il PM difensore sostiene che la procedura ex art. 161, comma 4, fosse corretta quando il domiciliatario rifiuti comunque di ricevere l'atto per un imputato senza fissa dimora. La Corte non decide sul merito della correttezza applicativa, rilevando però che l'eventuale accertamento di tale questione non è possibile senza una motivazione del giudice.

  • art. 162 cod. proc. pen., comma 4-bis

    Richiamato in relazione all'assenza del consenso espresso del difensore a fungere da domiciliatario; la questione è connessa alla validità dell'elezione di domicilio e alla possibilità di procedere alla notifica mediante consegna al difensore.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma sulle ricerche per notificare l'atto a persona irreperibile; la dottrina e la giurisprudenza pongono dubbi sulla praticabilità di tale procedimento quando l'indagato si dichiara senza fissa dimora; la Corte osserva che la restituzione degli atti senza motivazione rende impossibile valutare se debbano essere disposte ricerche ex art. 157.

  • art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c

    Riferita alla potestà del giudice dell'udienza preliminare di dichiarare nullità rilevanti ai fini della vocatio in ius; la questione è pertinente perché la restituzione degli atti potrebbe essere stata motivata da una dichiarazione di nullità ai sensi di questa disposizione, ma ciò non è stato specificato dall'ordinanza impugnata.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come possibile riferimento alla nullità della notifica; la Corte non si pronuncia sul suo concreto impiego nella vicenda, essendovi carenza motivazionale dell'atto impugnato.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del numero chiuso delle nullità e della limitazione dei rimedi impugnatori; la Corte richiama la giurisprudenza che considera l'abnormità una categoria eccezionale quando manchino altri rimedi idonei.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; la Corte sottolinea che la categoria dell'abnormità deve essere interpretata restrittivamente per non comprimere la funzione del sistema impugnatorio.

Massime di principio

  • Un provvedimento giurisdizionale (es. restituzione degli atti al PM) privo di qualsiasi motivazione sulle ragioni che lo hanno determinato può essere qualificato come "abnorme" e annullato; la motivazione è essenziale per permettere alle parti, e in particolare al PM, di orientare gli atti successivi.
  • Quando in udienza emergono più questioni potenzialmente censurabili (es. conoscenza della lingua italiana dell'imputato e/o vizi nella notifica), il giudice che adotta un provvedimento decisivo deve indicare quale di tali questioni ha ritenuto decisiva; la mancata specificazione genera stasi processuale e vizio annullabile.
  • Sull'uso dell'art. 161, comma 4, c.p.p. (notifica al difensore in caso di domiciliatario) la giurisprudenza è contrastante: talune pronunce ritengono legittimo l'uso anche se il difensore ha rifiutato il ruolo di domiciliatario per un soggetto senza fissa dimora, altre ritengono diversamente; la Corte di legittimità in questo caso ha scelto di non decidere la questione di merito perché il vizio formale della mancanza di motivazione impediva la valutazione.
  • Il pubblico ministero, quando si trovi di fronte a un provvedimento restitutorio non motivato, ha titolo a proporre ricorso per abnormità poiché l'ordinanza può determinare un impedimento reale alla prosecuzione del processo e pregiudicare l'esercizio delle sue funzioni.
  • Per evitare impugnazioni o annullamenti, il giudice dell'udienza preliminare deve esplicitare chiaramente le ragioni di eventuali declaratorie di nullità o di restituzione degli atti, indicando la norma e il vizio ritenuto sussistente e, se del caso, quale sia il rimedio richiesto.

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