Ordinanza n. 531/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta o annullamento del contratto di soggiorno e della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Bergamo, emesso il 9 maggio 2025 e notificato il 29 dicembre 2025, avente ad oggetto la revoca del nulla osta ovvero l’annullamento del contratto di soggiorno e della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Dalla pronuncia non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che il ricorso depositato e la procura alle liti sono privi di firma digitale e ha ritenuto possibile la regolarizzazione degli atti. Ai fini della decisione sull’incidente cautelare, il Collegio ha inoltre ritenuto necessario acquisire dalle amministrazioni resistenti gli atti integrali del procedimento e una relazione sulla fattispecie.
La decisione
Il TAR non ha definito né il merito del ricorso né l’incidente cautelare. Ha qualificato la mancanza della firma digitale del ricorso e della procura come regolarizzabile e ha ordinato al ricorrente di procedere alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha inoltre ordinato alla Prefettura di Bergamo di depositare tutti gli atti del procedimento relativo al provvedimento impugnato e una relazione sulla fattispecie entro il 20 maggio 2026. La trattazione dell’incidente cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, c.p.a.
termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza
La carenza della firma digitale del ricorso e della procura può essere regolarizzata entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
Massime di principio
- La mancanza della firma digitale nel ricorso amministrativo e nella procura alle liti può costituire una mera irregolarità regolarizzabile ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., secondo le modalità e nel termine perentorio assegnati dal giudice.
- Quando la decisione sull’incidente cautelare richiede la conoscenza dell’attività amministrativa svolta, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito degli atti integrali del procedimento e di una relazione sulla fattispecie, rinviando la trattazione cautelare a un’udienza successiva.
Come è indicizzato
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