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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17030/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un istituto di credito aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma residua derivante da un finanziamento in valuta estera, con interessi convenzionali. Il debitore aveva proposto opposizione al decreto, respinta in primo grado, e poi appello, anch'esso rigettato. In cassazione il debitore ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente e perplessa, assumendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente esaminato l'eccezione di nullità del contratto per difetto di causa, fondata sulla clausola che attribuiva alla banca il potere di chiedere il rimborso in qualsiasi momento, scegliendo anche la valuta. Con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, ossia la stessa clausola contrattuale e il profilo della distribuzione dell'alea contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse solo apparente, perché non rendeva percepibile il ragionamento seguito per escludere la nullità del contratto per mancanza di causa e per il dedotto squilibrio nell'allocazione del rischio. Ha inoltre chiarito che l'eccezione di nullità per difetto di causa, in quanto attinente ai fatti costitutivi della domanda e rilevabile d'ufficio, poteva essere esaminata anche in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    l'autonomia privata può spingersi sino ad assumere rischi futuri estranei al tipo contrattuale, modificando il contratto e rendendolo aleatorio, purché l'assetto di interessi sia meritevole di tutela

  • art. 1418 c.c.

    la nullità per difetto di causa è il tema sostanziale dedotto e deve essere scrutinata in modo effettivo e comprensibile

  • art. 345 c.p.c.

    le questioni attinenti ai fatti costitutivi della domanda e integranti eccezioni in senso lato possono essere rilevate d'ufficio anche in appello, se emergono dagli atti

  • Cass. Sez. U. 22 marzo 2017, n. 7294

    richiamata a sostegno della rilevabilità d'ufficio in appello delle eccezioni in senso lato

  • Cass. 16 marzo 2016, n. 5249

    richiamata sul principio per cui le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio o deducibili anche in appello se i relativi fatti emergono dagli atti

  • Cass. Sez. U. 7 maggio 2013, n. 10531

    richiamata sul medesimo principio di rilevabilità delle eccezioni in senso lato

  • Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232

    richiamata per definire la motivazione apparente come vizio che rende la sentenza nulla

  • Cass. 23 maggio 2019, n. 13977

    richiamata a sostegno della nozione di motivazione apparente come error in procedendo

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello possono essere esaminate anche questioni qualificabili come eccezioni in senso lato, attinenti ai fatti costitutivi della domanda, quando i fatti fondanti emergano dagli atti di causa, trattandosi di profili rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
  • La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, costringendo l'interprete a colmare le lacune con congetture.
  • L'autonomia contrattuale può consentire alle parti di allocare convenzionalmente il rischio futuro e di introdurre un elemento di alea anche in un contratto tipico, ma ciò richiede un effettivo controllo sulla meritevolezza dell'assetto negoziale e sulla coerenza della distribuzione del rischio con la causa del contratto.
  • Quando si deduce la nullità del contratto per difetto di causa, il giudice deve confrontarsi in modo esplicito e intelligibile con il concreto assetto degli interessi e con le clausole che incidono sull'alea contrattuale, specialmente se una parte conserva un potere unilaterale di scelta del momento e della valuta di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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