Cassazione Penale, Sentenza n. 14377/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari (con controllo elettronico). L'imputato deduceva violazioni di legge e vizi motivazionali: in particolare la mancata e/o integrata motivazione dell'"ordinanza genetica" ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p., la presunta integrazione illegittima della motivazione in sede di riesame in violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p., la mancanza di specifica indicazione rispetto al pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.) e l'asserita manifesta illogicità della decisione del Tribunale che avrebbe fatto ricadere la sussistenza del pericolo di reiterazione solo sulla gravità dei reati e con argomentazioni generiche sulla necessità della custodia in carcere.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nell'appello avverso il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, il giudice debba verificare solo l'esistenza di elementi nuovi idonei a modificare il quadro indiziario o le esigenze cautelari; non è richiesta la rinnovazione o integrazione della motivazione già espressa. Nel caso di specie non sono emersi elementi nuovi: anzi la conferma della condanna in appello pochi giorni prima dell'istanza è stata valutata come elemento che esclude novità rilevanti. Il Tribunale ha inoltre adeguatamente motivato l'insussistenza di adeguatezza degli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) rispetto al pericolo di reiterazione, richiamando la pericolosità sociale, precedenti penali recenti e l'organizzazione della piazza di spaccio nella zona antistante l'abitazione richiesta per l'esecuzione dei domiciliari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello cautelare: in sede di appello avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura il giudice valuta l'esistenza di elementi nuovi; non è chiamato a rinnovare integralmente la valutazione di gravità degli indizi e delle esigenze cautelari se non emergono fatti nuovi
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Norma sul divieto di integrazione della motivazione da parte del giudice del riesame: la Corte osserva che il rimedio dedotto riguarda la fase del riesame e non quella dell'appello cautelare, per cui la censura è inammissibile nella forma proposta
art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.
Richiede la motivazione dell'ordinanza applicativa sulle esigenze cautelari: la Corte sottolinea che le censure riguardanti la motivazione dell'ordinanza genetica sono pertinenti al riesame ma non all'appello cautelare, e che non sono emersi profili tali da ritenere integrata o insufficiente la motivazione nel contesto valutato
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Individua il pericolo di reiterazione come esigenza cautelare: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione che il pericolo di reiterazione sussiste, fondata sulla gravità dei fatti, sui precedenti e sulla concreta modalità organizzativa della spaccio, rendendo inidonei gli arresti domiciliari
art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze investigative: la Corte osserva che il Tribunale non ha fondato la decisione su esigenze d'indagine (lett. a) ma su diverso quadro relativo al pericolo di reiterazione (lett. c), e che la difesa non ha contestato specificamente la ratio decidendi adottata
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nei termini necessari per la decisione; la Corte rileva che il ricorso deve essere specifico nel confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha applicato la sanzione e la condanna alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la liberazione: la Corte ha ordinato la trasmissione ai fini degli adempimenti previsti
Massime di principio
- Nell'appello contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare il giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza di elementi nuovi idonei a modificare il quadro indiziario o le esigenze cautelari; non è tenuto a riesaminare ex novo la misura.
- La presentazione di fatti nuovi deve essere specifica e dimostrabile; censure generiche o non confrontate con la ratio decidendi del provvedimento impugnato sono inammissibili.
- La conferma di una condanna (o di precedenti provvedimenti che rafforzano il quadro indiziario) intervenuta poco prima della richiesta di sostituzione pesa a sfavore della richiesta e può essere considerata elemento che esclude la novità rilevante.
- Il pericolo di reiterazione può essere motivato con riferimento alla gravità del fatto, alla pericolosità sociale dell'indagato, ai precedenti penali e alla concreta organizzazione del reato (es. piazza di spaccio coincidente con la zona di dimora), e tale motivazione, se coerente, è insindacabile in cassazione salvo vizi manifesti.
- Non è ammessa l'integrazione ex post della motivazione da parte del giudice del riesame quando la normativa vieta tale pratica: le censure su modalità di motivazione devono essere poste tempestivamente e in modo specifico.
- La mancata specificità nell'impugnazione e l'assenza di confronto con la ratio decidendi costituiscono profili tipici di inammissibilità con possibile condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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