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Sentenza

Sentenza n. 13972/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 15/2016, comunicato da AMA s.p.a. in data 9 marzo 2026 con cui è stata aggiudicata in favore del raggruppamento temporaneo fra Next-A S.r.l. e le mandanti Englobe Soc. Cons. a r.l., Nier Ingegneria s.p.a. Società Benefit, Seingim Global Service s.r.l., Società Di Ingegneria Studio Ti s.r.l. Ingegneria & Architettura, G.EDI.S s.r.l., la gara indetta mediante procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alle fasi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo e verifica della progettazione per interventi da eseguire sul patrimonio cimiteriale del Comune di Roma Capitale, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi - Bando 38/2024 - (Rif. 24/000373). Lotto 1 –Sub-Lotto 1.1: CIG B493D9EE12; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare: - della proposta di aggiudicazione del RUP; - dell’atto di ammissione del costituendo RTP Next-A alla suddetta procedura; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento/la declaratoria -di inefficacia dell’accordo quadro e dei contratti applicativi eventualmente stipulati medio tempore; - del diritto della ricorrente ad accedere agli atti e ai documenti richiesti e la condanna all’amministrazione resistente di esibire tali documenti entro un congruo termine; e per la condanna della resistente - alla reintegrazione in forma specifica, mediante la condanna all’amministrazione allo scorrimento della graduatoria e il conseguimento del terzo posto -o, in alternativa, al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, da quantificarsi in corso di causa. per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 15/2026, comunicato da AMA s.p.a. in data 9 marzo 2026 con cui è stata aggiudicata in favore del raggruppamento temporaneo fra Next-A S.r.l. e le mandanti Englobe Soc. Cons. a r.l., Nier Ingegneria s.p.a. Società Benefit, Seingim Global Service s.r.l., Società Di Ingegneria Studio Ti s.r.l. Ingegneria & Architettura, G.EDI.S s.r.l., la gara indetta mediante procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alle fasi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo e verifica della progettazione per interventi da eseguire sul patrimonio cimiteriale del Comune di Roma Capitale, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi - Bando 38/2024 - (Rif. 24/000373). Lotto 1 –Sub-Lotto 1.1: CIG B493D9EE12; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare: - della proposta di aggiudicazione del RUP; -dell’atto di ammissione del costituendo RTP Next-A alla suddetta procedura; -di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento/la declaratoria -dell’inefficacia dell’accordo quadro e dei contratti applicativi eventualmente stipulati medio tempore; e per la condanna - alla reintegrazione in forma specifica, mediante la condanna all’amministrazione allo scorrimento della graduatoria e il conseguimento del terzo posto -o, in alternativa, al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, da quantificarsi in corso di causa.

Giustizia amministrativa202605638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1, sub-lotto 1.1, di una procedura aperta per accordi quadro relativi a servizi di architettura e ingegneria sul patrimonio cimiteriale di Roma Capitale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, in proprio e quale mandataria designata di un costituendo raggruppamento temporaneo collocatosi al quarto posto, ha impugnato l'aggiudicazione al raggruppamento primo classificato, chiedendone l'annullamento, la declaratoria di inefficacia dell'accordo quadro e dei contratti applicativi eventualmente stipulati, lo scorrimento della graduatoria e, in subordine, il risarcimento del danno. Ha dedotto la violazione degli artt. 68, commi 2 e 11, 17, comma 5, e 99, comma 2, del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e manifesta illogicità. In particolare, ha sostenuto che i singoli componenti del raggruppamento aggiudicatario non possedessero, ciascuno in misura corrispondente alla propria quota di esecuzione, il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal disciplinare. Sono state contestate, tra l'altro, le verifiche relative alle mandanti GEDIS, OPUS 753, NIER ed ENGLOBE e alla mandataria NEXT-A, con riferimento a varie categorie di opere e agli importi dei servizi pregressi. La ricorrente ha inoltre proposto istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. La stazione appaltante ha eccepito la carenza di interesse, mentre la controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione della ricorrente, in quanto il raggruppamento non era ancora formalmente costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché la documentazione rilevante sulla comprova dei requisiti è stata resa integralmente disponibile solo il 29 aprile 2026 e il ricorso è stato notificato il 30 aprile 2026. Ha escluso l'applicabilità, nel vigore del d.lgs. 36/2023, della precedente proroga di quindici giorni collegata all'istanza di accesso prevista dal d.lgs. 50/2016, chiarendo che il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione digitale degli atti o dalla loro disponibilità sulla piattaforma. Ha riconosciuto la legittimazione autonoma della singola impresa componente di un costituendo raggruppamento a impugnare gli atti di gara, precisando però che la spendita della qualità di mandataria designata non attribuisce rappresentanza processuale alle mandanti in assenza di mandato. Nel merito ha respinto il ricorso. Secondo il Collegio, negli appalti di servizi e forniture l'art. 68, comma 11, del d.lgs. 36/2023 non introduce una regola generale di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote individuali di partecipazione o di esecuzione. Il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, salvo che la lex specialis imponga espressamente il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli esecutori. Il disciplinare si limitava a riprodurre il testo dell'art. 68, comma 11, senza stabilire quote minime individuali di qualificazione. La stazione appaltante aveva quindi correttamente valutato cumulativamente la documentazione prodotta dai componenti del raggruppamento. Le mandanti GEDIS e OPUS 753, avendo assunto soltanto prestazioni specialistiche non riconducibili alle categorie di opere del d.m. 17 giugno 2016, dovevano dimostrare il requisito di idoneità professionale, non servizi pregressi nelle categorie di opere. Il raggruppamento aveva inoltre dimostrato cumulativamente il requisito per le categorie rilevanti; il Collegio ha aggiunto che il requisito per S.01 e S.04 sarebbe comunque integrato anche tramite la categoria S.03 e quello per V.02 tramite la categoria V.03, di maggiore complessità. La ricorrente non aveva provato l'insufficienza complessiva dei servizi documentati, essendosi limitata a una verifica atomistica dei requisiti dei singoli componenti. L'istanza di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere, a seguito dell'intervenuta ostensione. La ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti di AMA S.p.A. e della controinteressata, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna, mentre le spese con Roma Capitale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023

    Con riferimento agli appalti di servizi e forniture, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e quota di prestazione di rispettiva pertinenza; la regola generale è il possesso del requisito in capo al raggruppamento nel suo complesso, salvo diversa previsione della lex specialis.

    La disposizione, letta sistematicamente con l'intero art. 68 e con l'Allegato II.12, non impone per gli appalti di servizi e forniture il possesso pro quota dei requisiti di capacità tecnica da parte dei singoli componenti del raggruppamento, salvo specifica prescrizione della legge di gara.

  • art. 68, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Il comma 9 sancisce la responsabilità solidale di tutti i componenti del raggruppamento per l'adempimento dell'intera prestazione contrattuale.

    La responsabilità solidale dell'intero raggruppamento è coerente con il cumulo dei requisiti di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo.

  • art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023

    L'esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare.

    La previsione riguarda il possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione della specifica prestazione, ma non determina, per servizi e forniture, una generale corrispondenza tra qualificazione e quota individuale di esecuzione.

  • Allegato II.12, art. 30, d.lgs. 36/2023

    Il principio della necessaria corrispondenza tra qualificazione e prestazione di pertinenza opera, secondo il richiamo del giudice, limitatamente ai lavori.

    La disciplina mantiene la corrispondenza tra qualificazione e prestazione soprattutto per gli appalti di lavori, senza estenderla automaticamente ai servizi e alle forniture.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

    Nel nuovo codice l'accesso digitale agli atti rileva ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, che decorre dalla comunicazione digitale o dalla messa a disposizione degli atti sulla piattaforma.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L'istanza di accesso proposta nel giudizio perde interesse quando la documentazione richiesta viene integralmente ostesa nelle more del processo, con conseguente cessazione della materia del contendere.

  • art. 48 d.lgs. 50/2016

    La singola impresa componente di un raggruppamento, anche costituendo, conserva autonoma legittimazione a impugnare gli atti e i risultati della gara; la qualità di mandataria designata, in assenza di mandato, non comporta rappresentanza processuale delle mandanti.

Massime di principio

  • Negli appalti di servizi e forniture, l'art. 68, comma 11, del d.lgs. 36/2023 non impone, come regola generale, la necessaria corrispondenza tra i requisiti di capacità tecnica dei singoli componenti di un raggruppamento temporaneo e le rispettive quote di partecipazione o di esecuzione.
  • Negli appalti di servizi e forniture il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere verificato, in via generale, cumulativamente in capo al raggruppamento nel suo complesso, salvo che la lex specialis stabilisca espressamente un possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli operatori esecutori.
  • La verifica dei requisiti del raggruppamento aggiudicatario non può essere contestata mediante il solo confronto tra la qualificazione del singolo componente e la relativa quota di esecuzione, quando la disciplina di gara non impone tale corrispondenza; il ricorrente deve dimostrare l'insufficienza complessiva dei requisiti posseduti dal raggruppamento.
  • Nel nuovo sistema di accesso digitale agli atti disciplinato dal d.lgs. 36/2023, il termine di trenta giorni per impugnare l'aggiudicazione decorre dalla comunicazione digitale degli atti o dalla loro effettiva disponibilità sulla piattaforma; non si applica la precedente proroga di quindici giorni collegata all'istanza di accesso prevista dal d.lgs. 50/2016.
  • La singola impresa componente di un raggruppamento temporaneo costituendo è legittimata autonomamente a impugnare gli atti di gara, anche prima della formalizzazione del raggruppamento; tuttavia, in assenza di mandato con rappresentanza processuale, la designazione quale futura mandataria non attribuisce rappresentanza alle altre imprese.
  • Quando l'istanza di accesso proposta nel giudizio è soddisfatta mediante l'ostensione integrale dei documenti richiesti, la relativa domanda deve essere dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

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