Cassazione Civile, Ordinanza n. 29347/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento notificata nel 2006 per IRPEF e IVA relative agli anni 1990-1992, con interessi e sanzioni, emessa nei confronti di una contribuente residente in un comune siciliano interessato dal sisma del 1990. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello, invece, la CTR aveva accolto l’impugnazione ritenendo, da un lato, che l’Ufficio non avesse provato la sussistenza dei presupposti per la fruizione delle sospensioni di legge previste per i contribuenti colpiti dal sisma e, dall’altro, che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscossione perché la cartella era stata notificata dopo i termini ritenuti applicabili. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 138 l. n. 388/2000 e dell’art. 1, comma 5-bis, l. n. 156/2005, sostenendo che la CTR abbia erroneamente ritenuto maturata la decadenza, mentre la disciplina speciale avrebbe prorogato i termini per l’iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella fino al 31 dicembre 2007 o, comunque, oltre; inoltre censura l’affermazione secondo cui l’Ufficio avrebbe dovuto provare una specifica istanza della contribuente per beneficiare della sospensione, assumendo invece che questa operasse automaticamente ex lege; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato che la cartella era stata notificata il 1.8.2006, data che l’Ufficio reputa comunque tempestiva alla luce della proroga normativa.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Rileva che la doglianza principale sull’asserita decadenza è infondata, richiamando un orientamento già consolidato: l’art. 138 l. n. 388/2000 non ha prorogato in via generale i termini di esercizio della potestà impositiva o di riscossione, ma ha previsto un termine decadenziale riferito soltanto all’azione di riscossione delle somme dovute dai soggetti che abbiano chiesto la regolarizzazione della posizione contributiva ai sensi del comma 1. Tale disciplina non può rivivere obbligazioni tributarie per le quali, alla data del 15.12.2002, l’Amministrazione fosse già decaduta dall’azione di riscossione. Poiché la cartella in causa risulta notificata solo il 1.8.2006, la statuizione della CTR sulla decadenza resta ferma. La Corte dichiara inoltre inammissibile per carenza di interesse la censura relativa alla mancata prova dei requisiti per usufruire delle sospensioni, poiché la questione è assorbita dall’infondatezza della censura principale. Il secondo motivo è assorbito dalla reiezione del primo. Nulla sulle spese, poiché la contribuente è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 138 l. n. 388/2000
non proroga in generale il termine per l’esercizio della potestà impositiva o di riscossione; il termine decadenziale riguarda solo l’azione di riscossione delle somme dovute da chi abbia richiesto la regolarizzazione della posizione tributaria ai sensi del comma 1
art. 1, comma 5-bis, l. n. 156/2005
non conduce, nel caso esaminato, a ritenere tempestiva la cartella oltre i limiti già individuati dalla disciplina speciale e non consente di prorogare i termini in modo tale da far rivivere crediti ormai decaduti
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla difesa erariale come criterio di tempestività della cartella, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini del superamento della decadenza accertata dal giudice di merito
artt. 1184 e 1185 c.c.
invocati dalla ricorrente per sostenere che il termine per l’iscrizione a ruolo decorrerebbe solo dopo l’esaurimento della sospensione; la Corte non accoglie tale impostazione nel caso concreto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per formulare il motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale utilizzata per denunciare omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- La disciplina speciale di regolarizzazione fiscale prevista per contribuenti colpiti da eventi sismici non proroga automaticamente e in via generale i termini di esercizio della potestà impositiva o di riscossione, ma opera nei limiti espressamente indicati dalla norma.
- Il termine decadenziale introdotto da una normativa di condono o regolarizzazione può riferirsi soltanto alle posizioni e agli adempimenti espressamente contemplati dalla disposizione; non è consentito estenderlo in modo da far rivivere crediti tributari già decaduti alla data di efficacia del beneficio.
- Quando la ratio decisiva della decisione di merito è la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione, le ulteriori censure relative a presupposti di fruizione della sospensione o a questioni probatorie su tale profilo risultano assorbite o prive di interesse.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che assume un fatto decisivo omesso è assorbito se il primo motivo, diretto contro la ratio decidendi principale, è ritenuto infondato e la decisione di merito resta sorretta da tale ratio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29282/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29290/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29291/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29292/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29293/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29294/2023 del 23/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →