Sentenza n. 10808/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione, con riferimento all’istanza inviata via pec e ricevuta dalla Prefettura in data 6 ottobre 2025 per: 1) la fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; 2) il rilascio dell'autorizzazione necessaria del permesso di soggiorno e ogni conseguente rilascio di provvedimenti necessari per permettere al cittadino straniero già entrato in Italia il rilascio del titolo di soggiorno, nonchè per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza, e per la condanna della Prefettura di Roma a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., con contestuale rilascio del permesso di soggiorno per sussistenza di ogni presupposto normativo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e di rilascio dell'autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma su un'istanza trasmessa via PEC, nonché la condanna dell'Amministrazione a provvedere entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorso, notificato il 20 marzo 2026, è stato depositato il 14 aprile 2026. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che nel rito del silenzio il termine perentorio per il deposito, dimidiato a quindici giorni, era già scaduto al momento del deposito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., senza esaminare nel merito l'illegittimità del silenzio né le domande di condanna a provvedere, nomina del commissario ad acta e rilascio del titolo di soggiorno. Le spese di lite sono state compensate. Il Collegio ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato euro 903,25, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente, tra l'altro, la richiesta di nomina di un commissario ad acta; la relativa domanda non è stata esaminata per l'irricevibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'irricevibilità del ricorso per tardività del deposito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per l'avviso alle parti della questione rilevata d'ufficio relativa all'intempestività del deposito.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È indicato come base della richiesta di autorizzazione all'ingresso per motivi di lavoro subordinato; la relativa questione sostanziale non è stata esaminata.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Attribuisce all'autorità giudiziaria la liquidazione degli onorari e delle spese al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, entro i limiti dei valori medi e considerando l'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. 115/2002
È stato applicato per dimezzare i compensi spettanti al difensore nel gratuito patrocinio nel processo amministrativo.
art. 4 D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022
È stato applicato per determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell'attività difensiva, al valore indeterminabile della controversia e al risultato del giudizio.
art. 4, comma 9, D.M. 55/2014
È stato applicato per l'ulteriore riduzione del compenso in ragione della definizione del giudizio in rito.
Massime di principio
- Nel rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il termine perentorio per il deposito del ricorso è dimidiato a quindici giorni; il deposito effettuato oltre tale termine comporta l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
- La tardività del deposito, rilevabile d'ufficio previa sottoposizione della relativa questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., impedisce l'esame delle domande sostanziali connesse all'azione avverso il silenzio, comprese la condanna a provvedere e la nomina del commissario ad acta.
- In caso di definizione in rito del giudizio amministrativo, le spese di lite possono essere compensate, secondo la valutazione del giudice.
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