Cassazione Civile, Ordinanza n. 04497/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La banca aveva proposto domanda tardiva di insinuazione al passivo per un credito derivante da mutuo fondiario, in collocazione privilegiata ipotecaria, sostenendo di avere avuto conoscenza del fallimento solo con la notifica dell’avviso di vendita immobiliare. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per mancata prova che il ritardo fosse dovuto a causa non imputabile; il tribunale aveva respinto l’opposizione, rilevando che l’avviso del curatore risultava inviato all’indirizzo PEC della banca e che la documentazione prodotta era idonea a provarne la ricezione. In cassazione la banca deduceva, con due motivi, omesso/insufficiente/contraddittorio esame di un punto decisivo e violazione dell’art. 92 l.fall. e di norme sulle comunicazioni telematiche, sostenendo che la prova della comunicazione del curatore non potesse essere tratta dalle copie cartacee in PDF delle PEC ma dovesse essere fornita con modalità telematiche o con attestazione di conformità della copia cartacea ai documenti informatici.
La decisione
La Corte ha ritenuto i due motivi da esaminare congiuntamente e li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che il ricorso cumulava in modo generico censure eterogenee, demandando impropriamente alla Corte il compito di isolare i singoli vizi; inoltre ha rilevato che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non indicava un "fatto storico" omesso, ma una questione giuridica/documentale già esaminata dal tribunale. Quanto alla motivazione, la Corte ha ritenuto che il decreto impugnato contenesse una motivazione non apparente e comunque sufficiente al minimo costituzionale, avendo il tribunale spiegato perché il documento prodotto dimostrasse la consegna del messaggio PEC. Ha anche ritenuto che la doglianza sulla violazione di legge mirasse in sostanza a un nuovo esame nel merito della vicenda, non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e agli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 92 l.fall.
La comunicazione dell’avviso del curatore al creditore è stata ritenuta effettuata tramite PEC inviata all’indirizzo risultante dagli atti; la censura della banca mirava a contestare la prova di tale comunicazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni o argomentazioni; la doglianza della ricorrente non soddisfaceva tale requisito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito o della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo la totale mancanza di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa e incomprensibile.
art. 92, comma 3, c.p.c.
È stata applicata la condanna alla sanzione per responsabilità aggravata in sede di legittimità, ritenendo equo il parametro indicato dalla Corte.
art. 92, comma 4, c.p.c.
È stata applicata un’ulteriore condanna pecuniaria in favore della cassa delle ammende, nei casi previsti dalla norma richiamata dalla Corte.
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
La disposizione è stata ritenuta immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti in cui non era ancora stata fissata udienza o adunanza alla data del 1° gennaio 2023.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Hanno costituito il presupposto processuale per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna per lite temeraria, liquidando una somma equitativa pari ai compensi di lite.
art. 96, comma 4, c.p.c.
La Corte ha condannato la ricorrente a versare una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994
Era richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni telematiche, ma la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alle comunicazioni del curatore.
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005
Norma invocata dalla ricorrente sulla formazione e prova del documento informatico, ritenuta non conducente alla soluzione della controversia.
art. 19-ter DGSIA 16/4/2015
Norma richiamata dalla ricorrente sulla prova delle comunicazioni telematiche, ma non ritenuta decisiva per censurare il decreto impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo censure eterogenee di vizio motivazionale e di violazione di legge, demandando alla Corte il compito di ricostruire e separare le doglianze.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio; non può essere utilizzato per contestare questioni giuridiche, argomentazioni difensive o valutazioni probatorie già esaminate dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili in cassazione l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione inesistente, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile, nei limiti del minimo costituzionale.
- La denuncia di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del fatto o della prova, quando il giudice di merito abbia già valutato il materiale documentale e motivato la propria conclusione.
- La prova della comunicazione o ricezione di un messaggio PEC può essere ritenuta raggiunta dal giudice di merito sulla base del documento prodotto, quando questo consenta di desumere la consegna al destinatario; in cassazione non è possibile sostituire a tale apprezzamento una diversa valutazione del materiale istruttorio.
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