Sentenza del 24/03/2022 n. 2839 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 14/2022 AVVISO DI ACCERTAMENTO - Studi di settore - Utilizzabilità - Condizioni - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IRAP e IRPEF per l'anno 2014 relativi a maggiori ricavi ritenuti induttivamente determinati dall'Ufficio, che aveva utilizzato parametri derivati dagli studi di settore e un metodo analitico-induttivo per quantificare ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati. L'Ufficio sosteneva che gli scostamenti risultanti dagli studi di settore e altri elementi giustificassero l'accertamento; i contribuenti contestavano l'inapplicabilità degli studi di settore per l'anno di inizio attività, la carenza di motivazione e la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti a fondamento dell'accertamento analitico-induttivo.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. La decisione ha rilevato che: (i) l'attività era nel primo anno di esercizio, rendendo le risultanze degli studi di settore non utilizzabili ex art. 10 comma 4 L.146/1988 e giustificando spiegazioni commerciali plausibili per ricavi contenuti (strategia di lancio sul mercato); (ii) l'Ufficio non ha fornito indizi "gravi, precisi e concordanti" (accumuli di giacenze, eccessi di forniture, contabilità di cassa, tendenze di mercato, perdite accumulate, ecc.) idonei a fondare l'accertamento analitico-induttivo; (iii) l'uso incoerente dei parametri degli studi di settore (valori discrepanti tra attività diverse e non corrispondenti all'applicativo) rende inadeguata la ricostruzione dei maggiori ricavi. Conseguentemente l'avviso di accertamento è stato annullato e le spese compensate.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 1988 n. 546, art. 10 comma 4
I dati ricavabili dagli studi di settore non sono utilizzabili, di regola, per i contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta: nel caso in esame ciò ha impedito all'Ufficio di fondare sull'applicativo degli studi la presunzione di maggiori ricavi per il primo anno di attività.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 39 comma 1 lett. d
L'accertamento analitico-induttivo richiede l'individuazione di indizi di antieconomicità. La decisione sottolinea che tali accertamenti devono essere supportati da indizi gravi, precisi e concordanti e che non è sufficiente l'uso isolato o contraddittorio dei risultati degli studi di settore.
Massime di principio
- Per contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, i risultati degli studi di settore non possono essere usati da soli per fondare un'accertamento: l'Amministrazione deve reperire indizi ulteriori e significativi.
- L'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 richiede indizi "gravi, precisi e concordanti" che, letti nel loro insieme, dimostrino l'antieconomicità dell'attività; un singolo elemento o un uso incoerente degli studi di settore non è sufficiente.
- Nel primo anno di attività le spiegazioni (anche presuntive) del contribuente circa strategie commerciali di lancio o prezzi più bassi per acquisire clientela devono essere valutate e possono giustificare ricavi inferiori rispetto alle medie di settore.
- Gli studi di settore possono essere impiegati come strumento di quantificazione solo se supportati da elementi probatori esterni (magazzino, forniture, contabilità di cassa, tendenze di mercato, perdite) e se i criteri applicativi sono coerenti e uniformi.
- La presunzione di distribuzione di utili ai soci perde rilevanza se l'accertamento nei confronti della società è annullato: eventuali accertamenti verso i soci richiedono autonome e adeguate motivazioni.
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