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Sentenza

Sentenza del 24/03/2022 n. 2839 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 14/2022 AVVISO DI ACCERTAMENTO - Studi di settore - Utilizzabilità - Condizioni - Individuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IRAP e IRPEF per l'anno 2014 relativi a maggiori ricavi ritenuti induttivamente determinati dall'Ufficio, che aveva utilizzato parametri derivati dagli studi di settore e un metodo analitico-induttivo per quantificare ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati. L'Ufficio sosteneva che gli scostamenti risultanti dagli studi di settore e altri elementi giustificassero l'accertamento; i contribuenti contestavano l'inapplicabilità degli studi di settore per l'anno di inizio attività, la carenza di motivazione e la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti a fondamento dell'accertamento analitico-induttivo.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. La decisione ha rilevato che: (i) l'attività era nel primo anno di esercizio, rendendo le risultanze degli studi di settore non utilizzabili ex art. 10 comma 4 L.146/1988 e giustificando spiegazioni commerciali plausibili per ricavi contenuti (strategia di lancio sul mercato); (ii) l'Ufficio non ha fornito indizi "gravi, precisi e concordanti" (accumuli di giacenze, eccessi di forniture, contabilità di cassa, tendenze di mercato, perdite accumulate, ecc.) idonei a fondare l'accertamento analitico-induttivo; (iii) l'uso incoerente dei parametri degli studi di settore (valori discrepanti tra attività diverse e non corrispondenti all'applicativo) rende inadeguata la ricostruzione dei maggiori ricavi. Conseguentemente l'avviso di accertamento è stato annullato e le spese compensate.

Norme richiamate

  • L. 23 dicembre 1988 n. 546, art. 10 comma 4

    I dati ricavabili dagli studi di settore non sono utilizzabili, di regola, per i contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta: nel caso in esame ciò ha impedito all'Ufficio di fondare sull'applicativo degli studi la presunzione di maggiori ricavi per il primo anno di attività.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 39 comma 1 lett. d

    L'accertamento analitico-induttivo richiede l'individuazione di indizi di antieconomicità. La decisione sottolinea che tali accertamenti devono essere supportati da indizi gravi, precisi e concordanti e che non è sufficiente l'uso isolato o contraddittorio dei risultati degli studi di settore.

Massime di principio

  • Per contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, i risultati degli studi di settore non possono essere usati da soli per fondare un'accertamento: l'Amministrazione deve reperire indizi ulteriori e significativi.
  • L'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 richiede indizi "gravi, precisi e concordanti" che, letti nel loro insieme, dimostrino l'antieconomicità dell'attività; un singolo elemento o un uso incoerente degli studi di settore non è sufficiente.
  • Nel primo anno di attività le spiegazioni (anche presuntive) del contribuente circa strategie commerciali di lancio o prezzi più bassi per acquisire clientela devono essere valutate e possono giustificare ricavi inferiori rispetto alle medie di settore.
  • Gli studi di settore possono essere impiegati come strumento di quantificazione solo se supportati da elementi probatori esterni (magazzino, forniture, contabilità di cassa, tendenze di mercato, perdite) e se i criteri applicativi sono coerenti e uniformi.
  • La presunzione di distribuzione di utili ai soci perde rilevanza se l'accertamento nei confronti della società è annullato: eventuali accertamenti verso i soci richiedono autonome e adeguate motivazioni.

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