Cassazione Penale, Sentenza n. 1431/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ha rinviato la questione al Tribunale di Verona perché provveda nel merito sulla sospensione (che la norma fissa nella misura da uno a due anni). Per il resto la sentenza rimaneva impregiudicata. Decisione del 17 novembre 2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona che, nel definire il processo ex art. 444 c.p.p. nei confronti di Alessandro Castelli per il reato previsto dall'art. 187, comma 1, cod. strada, ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dalla norma.
Norme richiamate
art. 187, comma 1, cod. strada
art. 187, comma 1, cod. strada, nella misura da uno a due anni
La norma prevede come sanzione amministrativa accessoria la sospensione della patente di guida da uno a due anni in caso di reato disciplinato dal comma 1; tale sanzione è obbligatoria e la sua omessa applicazione costituisce vizio correggibile in sede di impugnazione.
art. 444 cod. proc. pen.
ex art. 444 cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata perché il processo è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; tuttavia la definizione del processo con tale procedura non esime il giudice dall'applicare le sanzioni accessorie previste dalla legge sostanziale.
Massime di principio
- Se il giudice definisce il processo ex art. 444 c.p.p. deve comunque applicare le sanzioni accessorie obbligatorie previste dalla legge sostanziale; la procedura di definizione non legittima omissioni.
- L'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria espressamente prevista dalla norma è viziabile con ricorso e può determinare l'annullamento limitato della sentenza su quel punto, con rinvio al giudice di merito.
- Il pubblico ministero può impugnare la sentenza quando rileva l'omissione di sanzioni obbligatorie; la Corte può correggere l'errore senza rimettere in discussione l'intero dispositivo quando l'errore è parziale.
- In presenza di sanzioni accessorie fissate in un arco temporale (es. sospensione da uno a due anni), al giudice di merito rinviato compete valutare e determinare la misura entro i limiti di legge.
- È importante distinguere tra sanzioni accessorie obbligatorie (da applicare) e quelle discrezionali; le omissioni delle prime sono più facilmente sanabili in sede di impugnazione.
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