Cassazione Civile, Ordinanza n. 14947/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di due locali commerciali al piano terra ha convenuto il condominio chiedendo, ex art. 2051 c.c., l'eliminazione delle infiltrazioni da umidità di risalita e il risarcimento dei danni per il mancato godimento e per il mancato reddito locativo. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda, attribuendo un concorso di colpa al danneggiato per la mancata realizzazione del vespaio e liquidando il danno in via equitativa. In appello la Corte territoriale ha riformato in parte la decisione, imponendo al condominio anche la realizzazione del vespaio e il pagamento integrale dei lavori di ripristino, ma ha confermato la liquidazione equitativa del danno da mancato utilizzo. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno, sostenendo che il danno da mancato uso e da mancata locazione fosse già stato accertato in primo grado in base alla c.t.u. e che la Corte d'appello non potesse discostarsene; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1226 c.c., lamentando che la Corte avesse ignorato c.t.u. e documenti e avesse confermato una liquidazione equitativa senza presupposti; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la Corte avrebbe addossato al proprietario la prova della persistenza del danno e dell'esecuzione dei lavori, invece che al condominio la prova del fatto estintivo; 4) violazione degli artt. 112 e 336 c.p.c. per avere la Corte modificato le spese di primo grado nonostante mancasse una specifica impugnazione sul punto. Il condominio, con ricorso incidentale, ha censurato la decisione nella parte in cui aveva escluso il concorso colposo del proprietario, sostenendo che il c.t.u. avesse indicato anche un ulteriore fattore causale, cioè il massetto cementizio sovrapposto al pavimento, che avrebbe impedito l'evaporazione dell'umidità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, rigettando gli altri, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto corretta l'esclusione del giudicato interno sul quantum del danno, perché la stima del c.t.u. non si era tradotta in un accertamento giudiziale vincolante; ha invece censurato la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui aveva completamente disancorato la liquidazione del danno dalle risultanze peritali e aveva richiesto al proprietario una prova più gravosa di quella dovuta, senza considerare adeguatamente la natura del pregiudizio da perdita della possibilità di godimento del bene e i criteri di liquidazione equitativa coerenti con il valore locativo di mercato. Ha inoltre escluso che vi fosse stata inversione dell'onere della prova quanto ai danni successivi, poiché la Corte d'appello aveva semplicemente rilevato la mancata prova della persistenza del pregiudizio. Il ricorso incidentale del condominio è stato dichiarato inammissibile perché la questione del diverso fattore causale (massetto cementizio) non era entrata nel giudicato interno e, comunque, sarebbe stata preclusa dal divieto di reformatio in pejus in assenza di appello incidentale ammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
È la base della responsabilità del custode per i danni causati dalla cosa; nel caso è stata invocata per le infiltrazioni provenienti dal bene condominiale.
art. 1227, primo comma, c.c.
Rileva il concorso colposo del creditore/danneggiato nella produzione del danno; il Tribunale lo aveva applicato per ridurre la liquidazione, ma la Corte di cassazione ha escluso che potesse fondare la critica sul ricorso incidentale nei termini prospettati.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare; la Corte ha censurato l'uso della liquidazione equitativa scollegata dalle risultanze istruttorie e peritali.
art. 2056 c.c.
Richiamato come norma corretta di rinvio per la valutazione del danno aquiliano; la Corte ha precisato che la Corte d'appello aveva errato nel disancorare la liquidazione dal quadro probatorio e dal valore locativo di mercato.
art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova; la Corte ha escluso che vi fosse inversione dell'onere quanto alla persistenza del danno, ma ha ribadito che la specifica contestazione del convenuto incide sull'ampiezza della prova richiesta all'attore.
art. 112 c.p.c.
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo sulle spese è stato accolto perché la Corte d'appello ha modificato le spese di primo grado fuori dal thema devolutum.
art. 336 c.p.c.
Effetto espansivo interno dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che, cadendo il ricorso incidentale sulle spese, non vi fosse base per modificare il regolamento delle spese del primo grado.
art. 329 c.p.c.
È richiamato per il principio di acquiescenza e per la formazione del thema decidendum in appello, che impedisce di riesaminare capi non impugnati.
art. 342 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 329 c.p.c. per delimitare l'effetto devolutivo dell'appello e il divieto di introdurre questioni non devolute.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto per i motivi relativi a liquidazione del danno, onere della prova e spese.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio processuale invocato per la dedotta violazione del giudicato interno e per la censura sulle spese.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
È il parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto sia dal ricorrente principale sia dal condominio; la Corte ne ha ribadito i requisiti rigorosi di specificità.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Richiama l'onere di specificare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento processuale di deduzione e la decisività, a pena di inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso incidentale.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
art. 832 c.c.
È richiamato per qualificare il contenuto del diritto di proprietà, comprensivo del godere e disporre del bene; la lesione di tale contenuto può generare danno risarcibile.
art. 1223 c.c.
È richiamato per affermare che il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
art. 1591 c.c.
È richiamato in via analogica come modello del maggior danno da mancato godimento/locazione, con prova specifica anche presuntiva.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito liquida il danno in via equitativa senza che la stima del consulente tecnico si sia tradotta in un autonomo accertamento giudiziale, non si forma un giudicato interno sulla quantificazione proposta dal consulente.
- Nel danno da impossibilità di godere di un immobile, la liquidazione equitativa deve essere ancorata a parametri logicamente e fattualmente coerenti, tra cui il valore locativo di mercato, se il pregiudizio riguarda il mancato godimento o la mancata utilità economica del bene.
- Se il danno lamentato riguarda la perdita della possibilità di godimento del bene, la prova del danno può essere attenuata rispetto all'ipotesi di lucro cessante, mentre per la perdita di occasioni di locazione o alienazione è richiesta una prova specifica, anche presuntiva, del maggior danno.
- La specifica contestazione del convenuto incide sul riparto dell'onere probatorio, ma non consente di pretendere dall'attore una prova sproporzionata o incongruente rispetto alla natura del pregiudizio allegato.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice e il motivo non rispetta i requisiti di specificità e autosufficienza.
- In assenza di impugnazione incidentale ammissibile, il giudice d'appello non può estendere il devolutum a capi della sentenza di primo grado rimasti fuori dal thema decidendum, né peggiorare la posizione dell'appellato per effetto del solo appello principale.
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