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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33250/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che, per quanto rileva, aveva confermato la sua responsabilità penale per più delitti aggravati di diffamazione, limitandosi a rideterminare il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che i post contestati non sarebbero stati offensivi; con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del delitto e la distinzione tra i diversi post pubblicati, alcuni dei quali asseritamente leciti. Con il terzo motivo lamentava violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 185 c.p. e vizio di motivazione sulle statuizioni risarcitorie, contestando il riconoscimento del danno sia alla persona offesa sia all'impresa da essa amministrata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non introducessero una reale critica alla motivazione della sentenza impugnata, ma si risolvessero in una generica richiesta di diverso apprezzamento del fatto, mentre il terzo motivo è stato qualificato manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva motivato in modo congruo sul riconoscimento del risarcimento sia alla persona fisica offesa sia all'impresa da lei amministrata, per il danno autonomo da questa subito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    È evocato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova e viene ritenuto inconferente o comunque non fondato, poiché la motivazione della Corte di merito sulle statuizioni risarcitorie è stata considerata congrua.

  • art. 185 c.p.

    È richiamato insieme all'art. 192 c.p.p. per contestare le statuizioni civili; la Corte osserva che il giudice di merito aveva correttamente riconosciuto il danno autonomo subito dall'impresa amministrata dalla persona offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera contrapposizione di una diversa ricostruzione del fatto o in censure generiche: occorre confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In tema di diffamazione, la valutazione della capacità offensiva della condotta deve essere censurata con argomentazioni puntuali; non basta allegare in modo astratto che i contenuti pubblicati siano leciti o non offensivi.
  • Le statuizioni risarcitorie possono essere confermate anche in favore di soggetti diversi dalla persona fisica offesa, quando il giudice di merito motivi congruamente sull'esistenza di un danno autonomo subito da altro soggetto collegato alla condotta lesiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione presenti profili di colpa evidenti.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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