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Sentenza

Sentenza n. 4896/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 6546/2025 pubblicata il 24.09.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 25156/2024, divenuta cosa giudicata, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.

Giustizia amministrativa202602064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto l'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 6546/2025 del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuna delle cinque annualità indicate. Dopo la notifica ai fini dell'esecuzione era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero desse esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, possieda immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a far conseguire concretamente al destinatario l'utilità riconosciuta dal giudice. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che il commissario assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo tardivo o all'adempimento commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto decorso tale termine prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    La penalità di mora decorre, nel caso concreto, dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e permane fino all'adempimento spontaneo o commissariale.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per l'adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione a riconoscere una determinata utilità produce un immediato obbligo conformativo e ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, azionabile mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l'inerzia dell'amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare l'esecuzione del decisum entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; il commissario interviene per assicurare l'esecuzione in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'esecuzione e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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