Cassazione Civile, Ordinanza n. 20604/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale notificato in relazione a una compravendita di terreni siti in Torrenova, stipulata con atto rogato dal notaio ricorrente. L'ufficio aveva recuperato le imposte applicando le aliquote ordinarie sull'intero corrispettivo, dopo la revoca delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, ritenendo impossibile distinguere la quota di prezzo riferibile alle aree agricole da quella riferibile alle aree con diversa destinazione urbanistica. Il notaio aveva sostenuto che tutte le aree vendute erano comunque inedificabili, anche quelle non agricole secondo lo strumento urbanistico, perché ricadenti in fasce di rispetto stradale e ferroviario, e quindi tutte dovessero essere trattate come agricole ai fini fiscali; in subordine, contestava che l'ufficio avesse applicato un criterio di tassazione globale sull'intero terreno senza adeguato fondamento normativo. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello sul rilievo che la vendita era stata dichiarata con prezzo unitario e indifferenziato e che la presenza di particelle con destinazione urbanistica diversa escludeva la possibilità di applicare la differenziazione richiesta. In cassazione la ricorrente ha articolato due motivi per violazione degli artt. 23 d.P.R. 131/1986 e della tariffa allegata, oltre che delle norme urbanistiche richiamate, denunciando l'erronea qualificazione dell'oggetto del contratto e l'erroneo calcolo dell'imposta sull'intero prezzo; la Corte ha però rilevato che i motivi si dirigevano contro l'atto impositivo e non contro la ratio della sentenza d'appello, che si fondava invece sull'unicità della vendita e del prezzo e sull'insufficienza delle censure a colpire tale autonoma motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che entrambi i motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitavano a contestare direttamente l'operato dell'amministrazione finanziaria e i vizi dell'atto impositivo. È stata inoltre disposta l'annotazione dell'obbligo, a carico della ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato come norma sulla base della quale era censurata la tassazione della compravendita e la qualificazione dell'oggetto del contratto ai fini dell'imposta di registro.
art. 1 della tariffa, parte prima, annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato per contestare il criterio di applicazione dell'imposta di registro al prezzo della vendita dei terreni.
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Richiamato nel ricorso per sostenere che le aree ricadenti in fascia di rispetto non erano edificabili e dovessero essere trattate come agricole.
d.m. 1 aprile 1968, n. 1404
Richiamato nel ricorso quale norma urbanistica incidente sulla destinazione e sull'inedificabilità delle aree vendute.
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
Richiamato nel ricorso con riguardo alle distanze dal tracciato ferroviario e al divieto di edificazione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Indicato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Indicato come parametro del secondo motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato per il deposito della memoria in prossimità della decisione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre censure dirette contro l'atto amministrativo o contro la parte vittoriosa in primo grado.
- La deduzione di violazioni di legge o di vizi motivazionali deve investire specificamente la motivazione autonoma e decisiva della sentenza impugnata; altrimenti manca l'attitudine del motivo a determinare la cassazione.
- Quando un atto di compravendita viene stipulato con prezzo unitario e indifferenziato e comprende particelle con diversa destinazione urbanistica, la possibilità di una tassazione differenziata non può essere postulata in cassazione senza confrontarsi con l'accertamento del giudice di merito sull'unicità del corrispettivo e della vendita.
- Il giudizio di cassazione non è sede per una mera critica dell'operato dell'ufficio se la decisione impugnata si fonda su una autonoma valutazione giuridica del rapporto tributario e dell'atto impositivo.
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