Cassazione Penale, Sentenza n. 12776/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività in comune per 5 giorni). Il Magistrato di Sorveglianza aveva ritenuto i motivi del reclamo generici e incentrati sulla ricostruzione dei fatti (la dinamica di una "lite" tra detenuti). In cassazione si denunciava errata applicazione delle norme sul tipo di sindacato giurisdizionale (il reclamo era volto a ottenere la ricostruzione del fatto, richiesta ritenuta ammissibile per la sanzione applicata) e, in via subordinata, si prospettava questione di legittimità costituzionale in relazione all'art.81 comma 8 DPR n.230/2000 e all'art.69 comma 2 ord.pen. per la mancata allegazione della motivazione nel provvedimento disciplinare e l'irrigidimento del termine di 10 giorni per proporre reclamo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo. Ha chiarito che la sanzione irrogata rientra nell'art.39, comma 1, n.5 ord.pen., per la quale il sindacato giudiziale può estendersi al merito (art.69 co.6 lett.a), quindi il reclamo può legittimamente chiedere la ricostruzione dei fatti. Ne consegue che il requisito di specificità dei motivi del reclamo può ritenersi soddisfatto anche quando il detenuto contesta la ricostruzione fattuale che ha fondato la sanzione. La motivazione del provvedimento impugnato non ha considerato questa diversa natura del sindacato e perciò è illegittima. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Firenze. Ha perciò ritenuto irrilevante la questione costituzionale prospettata.
Norme richiamate
art.39, comma 1, n.5, ordine penitenziario
Individua la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività in comune) la cui applicazione comporta la possibilità di sindacato di merito da parte del giudice (cioè controllo giudiziale esteso al merito sulla determinazione amministrativa).
art.69 ordine penitenziario
Disciplina il reclamo giurisdizionale contro le sanzioni disciplinari; in combinato con l'art.39, per alcuni tipi di sanzione (tra cui la n.5) il controllo giudiziale si estende al merito e consente al detenuto di contestare la ricostruzione fattuale alla base della sanzione. L'onere di specificità dei motivi è modulato in funzione dell'ampiezza del sindacato consentito.
art.81, comma 8, DPR n.230/2000
Riferimento normativo relativo alle modalità di comunicazione degli atti disciplinari; è stato richiamato nella prospettazione di illegittimità costituzionale con riguardo alla prassi di notificare sanzioni senza motivazione e alle conseguenze sui termini per proporre reclamo.
Giurisprudenza (Sez. I n.25380 del 24.3.2021, rv 281444)
Richiamata come precedente che evidenzia la prevalente natura di impugnazione del reclamo giurisdizionale in ambito disciplinare, ma che va modulata quando la legge consente un sindacato di merito.
Massime di principio
- Se la sanzione disciplinare rientra tra quelle per le quali la legge consente il sindacato di merito (es. art.39 n.5 ord.pen.), il reclamo giurisdizionale può legittimamente mirare a una ricostruzione dei fatti e non va automaticamente dichiarato inammissibile per genericità dei motivi.
- La valutazione della "specificità" dei motivi del reclamo deve tenere conto della portata del controllo giudiziale: quando il giudice può sindacare il merito, motivi che contestano la ricostruzione fattuale possono essere sufficienti.
- La mancata allegazione della motivazione al provvedimento disciplinare può ostacolare l'esercizio pieno del diritto di difesa e può essere rilevante ai fini della valutazione di ammissibilità del reclamo, anche se la Corte può considerare non decisiva la questione costituzionale se accoglie il motivo principale.
- Un provvedimento che dichiari inammissibile un reclamo per genericità senza considerare se il tipo di sanzione consente il sindacato di merito è vulnerabile a impugnazione in Cassazione.
- Nel caso di dubbi procedurali o di incompletezza della motivazione comunicata al detenuto, è opportuno sollevare puntualmente tali profili nel reclamo (eventualmente anche segnalando l'impossibilità di formulare censure più dettagliate per mancanza della motivazione).
- In situazioni analoghe è utile richiedere espressamente nel reclamo l'attivazione dei poteri istruttori del Magistrato di Sorveglianza (ricostruzione dei fatti, acquisizione di elementi), dato che tale richiesta è compatibile con il sindacato di merito quando previsto dalla legge.
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