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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11991/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento fondata su sei cartelle esattoriali e un avviso di accertamento esecutivo relativi a tributi vari. In primo grado l'impugnazione era stata accolta solo in parte, prendendo atto di annullamenti totali e parziali già intervenuti sugli atti presupposti e di conseguenti sgravi. In appello la decisione era stata parzialmente riformata, con riconoscimento che l'avviso di accertamento era stato annullato solo in parte, che una cartella era stata invece annullata integralmente e che gli sgravi dovevano adeguarsi alle sentenze rese sui singoli atti. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: (1) omesso esame e violazioni plurime in tema di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, mutatio libelli, giudicato, legittimazione ad agire e abuso del processo; (2) violazioni costituzionali e tributarie per asserita indebita inversione dell'onere della prova, lesione del giusto processo e illegittimità/inattendibilità dei provvedimenti di sgravio; (3) omessa pronuncia e violazione del principio di effettività della tutela, per avere la CTR reso una motivazione ritenuta tautologica e per non avere esaminato le doglianze sull'appello incidentale e sui provvedimenti di sgravio. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione restava intimata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato come vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. pur cumulando censure eterogenee di violazione di legge; perché non individuava specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata; perché, in realtà, lamentava l'omesso esame di questioni giuridiche e non di fatti storici decisivi; e perché non rispettava l'onere di specificità e di autosufficienza, non essendo stati trascritti o localizzati gli atti e i documenti richiamati. Il secondo e il terzo motivo sono stati pure dichiarati inammissibili: mancava l'indicazione di proposizioni in diritto censurabili della CTR; le doglianze riguardavano atti di sgravio emessi in favore del contribuente e comunque estranei al thema decidendum dell'intimazione di pagamento originariamente impugnata; le censure miravano inoltre a un riesame del merito non consentito in cassazione; anche qui è stata rilevata la mancata specificazione e riproduzione degli atti rilevanti. La Corte ha infine condannato il ricorrente alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa in proprio del professionista, nel caso di specie dell'avvocato ricorrente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    il ricorso è stato trattato secondo il procedimento accelerato camerale e la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta del ricorrente di decisione.

  • art. 375 c.p.c.

    la richiesta di pubblica udienza è stata disattesa perché le questioni non presentavano rilievo nomofilattico.

  • art. 372 c.p.c.

    è stato dichiarato inammissibile il deposito di documento non inerente all'ammissibilità del ricorso e non idoneo a integrare un giudicato sopravvenuto.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ha rilevato che i motivi erano mal formulati, con commistione tra violazione di legge e vizio motivazionale, e comunque al di fuori del perimetro del n. 5.

  • art. 366 c.p.c.

    è stato ribadito l'onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, con necessità di trascrivere o indicare in modo puntuale atti e documenti richiamati.

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorrente deve depositare e indicare gli atti e documenti su cui fonda la censura di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 49 D. Lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, ma la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 53 D. Lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza adeguata individuazione di errori di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato in tema di interesse ad agire e legittimazione, ma non in modo coerente con il vizio denunciato.

  • art. 88 c.p.c.

    invocato per dedurre abuso del processo e del diritto e scorrettezza processuale della controparte.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato formatosi sulle sentenze favorevoli al contribuente.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il concetto di giudicato formale.

  • art. 67-bis D. Lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo a sostegno delle censure sull'ammissibilità dell'appello.

  • art. 23 Cost.

    richiamato nel secondo motivo in tema di pretesa tributaria e garanzie del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel secondo motivo, ma senza specifica correlazione con affermazioni in diritto della sentenza impugnata.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    invocato per lamentare la lesione patrimoniale derivante dalla pretesa fiscale.

  • art. 1 L. n. 212/2000

    richiamato come parametro sullo Statuto del contribuente.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    richiamato in tema di buona fede, affidamento e correttezza dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova nel processo tributario.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel secondo motivo senza specifica decisività ai fini del giudizio di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione della decisione.

  • art. 113 Cost.

    richiamato per contestare la tutela giurisdizionale accordata.

  • art. 6 L. n. 212/2000

    richiamato in tema di conoscibilità degli atti e motivazione della pretesa tributaria.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    invocato quale parametro di motivazione degli atti impositivi e degli sgravi.

  • art. 97 Cost.

    richiamato quale canone di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

  • art. 42 DPR n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo per lamentare omessa pronuncia.

  • art. 2 D. Lgs. n. 546/1992

    richiamato per il perimetro della giurisdizione tributaria e della tutela richiesta.

  • art. 24 Cost.

    invocato a sostegno del diritto di difesa e dell'effettività della tutela.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione al giusto processo.

  • art. 13 CEDU

    richiamato nel terzo motivo come parametro di tutela effettiva.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta accelerata, ha applicato la disciplina dell'abuso del processo con condanna a somma equitativa e a somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13 DPR n. 115/2002

    è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 24 D. Lgs. n. 546/1992

    richiamato per escludere che motivi aggiunti possano riguardare un atto diverso da quello originariamente impugnato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentita la commistione tra vizi di violazione di legge e vizio motivazionale: il motivo deve essere ricondotto in modo coerente al paradigma dell'art. 360 c.p.c. invocato e deve indicare con precisione le affermazioni di diritto della sentenza che si assumono errate.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non possono essere dedotte, sotto tale veste, questioni giuridiche, argomentazioni difensive o richieste di rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il requisito di specificità e autosufficienza: gli atti e i documenti su cui si fonda la censura devono essere trascritti o quantomeno localizzati in modo da consentire il controllo della Corte senza ricorrere a fonti esterne.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento dei fatti o degli atti compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti propri dei vizi denunciabili ex art. 360 c.p.c.
  • Le censure devono essere riferite all'atto effettivamente impugnato e al thema decidendum delineato dal ricorso introduttivo; non sono ammissibili contestazioni su atti o vicende estranee all'oggetto originario del giudizio.
  • Quando la sentenza impugnata riconosce solo parzialmente la fondatezza della pretesa tributaria, non può trovare spazio una condanna dell'Amministrazione per responsabilità aggravata fondata sulla soccombenza totale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del dirittoLitisconsorzio necessario

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