Sentenza n. 151/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Terni, sez. lavoro, nn. 454/24, 150/25 e 205/25, con riferimento al pagamento spese legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Terni, passate in giudicato, recanti la condanna del Ministero al pagamento delle spese legali e dei contributi unificati
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Terni, sezione lavoro, con le quali il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento, in suo favore quale difensore antistatario, di compensi professionali, spese generali, IVA, CPA e contributi unificati. Le sentenze erano state notificate al Ministero ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, erano passate in giudicato e, nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, non erano state eseguite. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione della parte della sentenza relativa alle spese processuali liquidate direttamente in favore del difensore antistatario. Ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza: esistenza di titoli giudiziali passati in giudicato, regolare notifica e decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alle tre sentenze e di pagare le somme dovute, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda fino al soddisfo e alle successive spese accessorie, entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inadempimento, il Prefetto di Terni quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato dell’esecuzione sostitutiva entro l’ulteriore termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza dell’interessato. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata respinta, poiché gli interessi legali riconosciuti per il ritardo sono stati ritenuti ampiamente satisfattivi e idonei a coprire anche l’eventuale ulteriore ritardo. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte; le spese del giudizio, quantificate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero, insieme all’eventuale compenso del commissario, liquidato forfettariamente in euro 500,00.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare, ricorrendone i presupposti, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché gli interessi legali riconosciuti sono stati ritenuti già satisfattivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Stabilisce il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l’amministrazione deve provvedere spontaneamente al pagamento; il termine opera anche quando l’esecuzione è chiesta mediante giudizio di ottemperanza.
art. 1224 c.c.
La natura pecuniaria dell’obbligazione relativa agli onorari professionali comporta che il ritardo nel pagamento produca automaticamente interessi legali, i quali soddisfano la pretesa risarcitoria da ritardo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione della parte di una sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite direttamente in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.
- Per l’esecuzione mediante ottemperanza di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo; il termine costituisce un beneficio dell’amministrazione applicabile sia all’esecuzione civile sia al giudizio di ottemperanza.
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito dopo il decorso del termine di centoventi giorni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine ulteriore e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- Quando il debito dell’amministrazione ha natura pecuniaria, il ritardo nel pagamento produce interessi legali ai sensi dell’art. 1224 c.c.; qualora tali interessi siano riconosciuti sino al soddisfo, può essere esclusa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. perché gli interessi risultano idonei a compensare anche l’ulteriore ritardo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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