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Ordinanza

Ordinanza n. 1701/2026 - Torino, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di ammissione/eccedenza alla classe prima della scuola primaria e successivo provvedimento di riesame che ha confermato la mancata ammissione della minore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la graduatoria scolastica relativa alle ammissioni alla classe prima per l’anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui la minore è stata collocata in posizione di eccedenza e non ammessa, nonché il successivo decreto di riesame che ha confermato tale esito, gli atti endoprocedimentali e il silenzio serbato dall’istituto sulle istanze di riesame e di accesso. Le censure riguardano anche l’errata applicazione dei criteri di formazione della graduatoria: da un lato, i ricorrenti sostengono che i criteri non dovessero essere applicati secondo un ordine gerarchico; dall’altro, contestano l’illegittima integrazione dei criteri mediante il requisito della residenza nel Comune interessato. L’eventuale accoglimento delle doglianze determinerebbe la riformulazione complessiva della graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né quella relativa al silenzio. Ha ritenuto che tutti i soggetti collocati nella graduatoria siano controinteressati, poiché la sua eventuale riformulazione potrebbe pregiudicare la loro posizione e incidere sul mantenimento degli atti impugnati. Considerato l’elevato numero dei destinatari, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio e autorizzato i ricorrenti alla notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito dell’istituto, contenente l’indicazione del giudice e del numero di ruolo, un sunto degli atti impugnati e dei motivi, le modalità di consultazione del processo e i riferimenti alla presente ordinanza e alla successiva camera di consiglio. L’istituto dovrà procedere alla pubblicazione entro cinque giorni dalla richiesta, rilasciare un’attestazione e informare le famiglie dei minori inseriti in graduatoria. La richiesta di pubblicazione deve essere effettuata entro sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, a pena di improcedibilità del ricorso, e la prova della pubblicazione deve essere depositata entro sette giorni dal rilascio dell’attestazione. Il TAR ha inoltre disposto un’istruttoria, ordinando all’amministrazione scolastica di acquisire e depositare le date di nascita dei minori collocati in graduatoria e una relazione documentata sulle modalità di applicazione dei criteri di precedenza, entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La trattazione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 settembre 2026; le spese sono state riservate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, ricorrendone i presupposti, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per autorizzare la notificazione per pubblici proclami nei confronti dei numerosi controinteressati.

  • art. 2 l. 241/1990

    È indicato dai ricorrenti quale fondamento della domanda relativa al silenzio sull’istanza di riesame e sulle istanze di accesso.

  • art. 31 c.p.a.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione all’azione avverso il silenzio-inadempimento.

  • art. 117 c.p.a.

    È richiamato dai ricorrenti quale disciplina processuale dell’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Impone l’oscuramento dei dati identificativi dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati idonei a identificarli.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando le censure contro una graduatoria amministrativa, se accolte, comporterebbero la sua riformulazione complessiva, tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria possono assumere la qualità di controinteressati, poiché la decisione giudiziale potrebbe incidere sulla loro posizione e sulla conservazione degli atti impugnati.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendo modalità concrete di pubblicazione e di informazione idonee a rendere conoscibile il giudizio agli interessati.
  • L’inosservanza del termine assegnato dal giudice per richiedere la pubblicazione dell’avviso ai fini della notificazione per pubblici proclami può essere espressamente sanzionata con l’improcedibilità del ricorso.
  • Quando la controversia riguarda la corretta applicazione dei criteri di precedenza utilizzati per formare una graduatoria scolastica, il giudice può disporre l’acquisizione delle date di nascita degli interessati e di una relazione documentata dell’amministrazione sulle modalità concrete di applicazione dei criteri, prima di decidere sulla domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimentoTrasparenza e pubblicità

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