Cassazione Penale, Sentenza n. 8867/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva accolto l'istanza ex art. 671 c.p.p. applicando la disciplina della continuazione e rideterminando la pena complessiva in anni 2, mesi 3 di reclusione e euro 650,00 di multa. Il ricorrente denunciava la mancata determinazione e indicazione, nel conteggio della pena, della riduzione spettante ai sensi dell'art. 442 c.p.p. per i reati satellite giudicati con il rito abbreviato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, in tema di continuazione "in executivis", l'aumento di pena ex art. 81 c.p. (e solamente esso) è assoggettato alla riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p. quando il reato satellite sia stato giudicato con rito abbreviato. Poiché l'ordinanza impugnata non consente di verificare se la riduzione sia stata considerata nella quantificazione dell'aumento, la Corte ha annullato in parte l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena, dovendo quest'ultimo tenere conto anche della condizione di incompatibilità indicata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione "in executivis" e per la rideterminazione della pena complessiva.
art. 81 cod. pen.
Regola l'aumento di pena per il reato continuato; la Corte precisa che tale aumento, quando la continuazione è "in executivis" con reato satellite giudicato con rito abbreviato, è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p.
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte stabilisce che la riduzione si applica aritmeticamente anche all'aumento di cui all'art. 81 c.p. nelle ipotesi indicate, e che il giudice dell'esecuzione deve dichiarare in motivazione di averla tenuta conto (non è necessaria motivazione sul "quantum" perché aritmeticamente predeterminata).
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
La Corte di legittimità richiama la necessità di considerare la condizione di incompatibilità indicata da tale pronuncia al momento della nuova determinazione della pena in sede di rinvio.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U., n. 35852/2018; Sez. 1, n. 17890/2017; Sez. 1, n. 5480/2010 ecc.)
Precedenti che confermano il principio per cui, in continuazione "in executivis", l'aumento di pena ex art. 81 c.p. è assoggettato alla riduzione ex art. 442 c.p.p. quando il reato satellite sia stato giudicato con rito abbreviato, e che il giudice deve indicare di aver applicato tale riduzione.
Massime di principio
- Quando si tratta di continuazione "in executivis" e il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena ex art. 81 c.p. è soggetto alla riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p.; non va automaticamente escluso dalla riduzione.
- La riduzione ex art. 442 c.p.p. è aritmeticamente predeterminata; il giudice dell'esecuzione deve esplicitare in motivazione di averla considerata, ma non è necessario motivare il suo ammontare.
- Se l'ordinanza non rende verificabile l'applicazione della riduzione (mancanza di esplicita indicazione), la Corte annulla la determinazione della pena e dispone il rinvio per nuovo giudizio.
- La riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. si applica specificamente all'aumento di pena ex art. 81 c.p. ("e solamente esso"), pertanto il calcolo della pena complessiva deve tenere conto separatamente di tale principio.
- In caso di rinvio il giudice dovrà anche verificare e tener presente eventuali questioni di incompatibilità segnalate dalla Corte costituzionale (es. sentenza n. 183/2013) prima di rideterminare la pena.
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