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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 2071 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Credito esposto in dichiarazione - Sufficiente - Presentazione del modello "VR" - Non necessaria per l'ammissibilità della domanda - Necessità di provare esistenza del credito vantato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente sosteneva che l'esposizione del credito IVA nel quadro dedicato della dichiarazione annuale fosse sufficiente a presentare validamente la domanda di rimborso e che non fosse necessaria la successiva presentazione del modello VR. La questione riguardava anche l'onere di provare l'effettiva esistenza e spettanza del credito richiesto.

La decisione

La sentenza ha affermato che la domanda di rimborso o restituzione del credito IVA si considera tempestivamente presentata con la compilazione del relativo quadro della dichiarazione annuale; il modello VR non è necessario per l'ammissibilità della domanda, ma costituisce soltanto il presupposto per l'esigibilità del credito ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. 633/1972. Tuttavia, l'ammissibilità della domanda non implica la fondatezza del credito: il contribuente deve provare l'effettiva esistenza e spettanza del credito, che non nasce dalla semplice esposizione in dichiarazione, ma dal corretto funzionamento del tributo. Anche il silenzio dell'Ufficio, sia nella fase amministrativa sia nel giudizio, non esonera il contribuente da tale onere probatorio.

Norme richiamate

  • Art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. 633/1972

    Il modello VR è considerato un adempimento funzionale all'esigibilità del credito IVA, ma non costituisce requisito necessario per l'ammissibilità della domanda di rimborso quando il credito sia stato tempestivamente indicato nella dichiarazione annuale.

  • Giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 18427/2012

    La dichiarazione annuale, con l'indicazione del credito nel quadro pertinente, è sufficiente a manifestare la volontà di ottenere il rimborso; resta però a carico del contribuente la prova dell'effettiva esistenza del credito.

Massime di principio

  • Per i rimborsi IVA, l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale può essere sufficiente a presentare la domanda: l'omessa presentazione del modello VR non rende automaticamente la domanda inammissibile.
  • La validità formale della domanda e la fondatezza sostanziale del credito sono questioni distinte: anche una domanda ammissibile può essere respinta se il contribuente non dimostra l'esistenza e la spettanza del credito.
  • Il credito fiscale non deriva dalla sola esposizione in dichiarazione, ma dalle operazioni e dai presupposti sostanziali previsti dalla disciplina IVA; occorre quindi conservare e produrre documentazione contabile idonea.
  • Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria non equivale al riconoscimento del credito e non trasferisce sull'Ufficio l'onere di dimostrarne l'esistenza.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare sia la tempestiva indicazione del credito nella dichiarazione sia la disponibilità di documenti idonei a provarne origine, ammontare e spettanza.

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