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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16450/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 22/09/2023 che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP di Brindisi del 24/08/2023. L'imputato chiedeva la sostituzione della misura cautelare dall'obbligo di dimora all'obbligo di presentazione alla p.g. e denunciava, con primo motivo, violazioni degli artt. 273, 292, 310 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata valutazione delle esigenze lavorative, del patteggiamento a tre anni e del fatto che l'arresto non era avvenuto durante l'attivita lavorativa; con il secondo motivo censurava la violazione degli artt. 274, 275, 284, 292, 310 c.p.p. e vizi di motivazione relativi a una presunta applicazione della presunzione di pericolosita, evidenziando l'assenza di procedimenti pendenti e il rispetto delle misure cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le doglianze poste dalla difesa siano valutazioni di merito e mere richieste di diversa valutazione fattuale rispetto a circostanze gia' esaminate dal giudice dell'appello. La Corte ha ritenuto corretta e congrua la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione, valorizzando: la personalita' dell'imputato con precedenti, la gravita indicata dall'elevato grado di purezza della sostanza sequestrata, l'assenza di prova di rapporti lavorativi attuali (documentazione attestante rapporti scaduti) e il rischio connesso allo svolgimento di attivita' notturne. E' stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Individua il reato di riferimento per il provvedimento cautelare (delitti relativi agli stupefacenti); la norma e' citata per qualificare il fatto oggetto del procedimento.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione a vizi di motivazione e impugnazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero valutazioni di fatto non censurabili in sede di legittimita'.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nell'ambito delle doglianze sull'adeguatezza della misura; la Corte non ha ritenuto sussistente un vizio di diritto emergente.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Evocato nei motivi difensivi relativi all'applicazione delle misure; la decisione lo ha considerato nel quadro delle valutazioni di merito del giudice del riesame.

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa ma ritenuto non idoneo a trasformare le contestazioni fattuali in vizi di diritto tali da rendere ammissibile il ricorso in cassazione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Evocato per censurare la motivazione del giudice di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e coerente rispetto agli elementi probatori.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle modalita' di riesame; la Corte ha ritenuto che le critiche fossero di carattere meramente valutativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'effetto della declaratoria di inammissibilita': il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare l'applicazione delle conseguenze economiche dell'inammissibilita'; la Corte ha verificato l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione che mirano a ottenere una diversa valutazione dei fatti gia' esaminati dal giudice del merito sono generalmente inammissibili: la Corte non svolge un nuovo esame di merito ma verifica vizi di diritto.
  • Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare e' necessario dimostrare errori giuridici o carenze logiche nella motivazione, non soltanto prospettare una diversa valutazione delle circostanze fattuali.
  • Il giudice valuta il pericolo di reiterazione sulla base della personalita' del soggetto (preesistenti condanne e precedenti), della gravita dell'illecito (anche in base a elementi tecnici come la purezza della sostanza) e delle condizioni di vita e lavoro concrete e provate.
  • Il semplice rispetto delle prescrizioni della misura cautelare non esclude di per se' l'esistenza del rischio di reiterazione.
  • La documentazione che attesta l'attivita' lavorativa deve provare rapporti in corso e non solo passati; l'attivita' notturna puo' essere valutata come fattore aumentativo del rischio di recidiva in reati come lo spaccio.
  • Se il ricorso e' dichiarato inammissibile senza dolo o colpa grave, possono comunque essere applicate spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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