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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1107/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) la nullità del giudizio di appello per mancata comunicazione telematica alla difesa della requisitoria scritta del Procuratore generale (richiamando gli artt. 23 e 23-bis dei decreti-legge emergenziali); 2) la mancanza di prova della sussistenza del reato di cui all'art. 570 c.p. (omissione di versamento dei mezzi di sussistenza alle figlie minori), atteso che l'imputato avrebbe versato l'assegno civile e non era provata l'effettiva privazione dei mezzi di sussistenza; 3) il diniego ingiustificato dell'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. In dettaglio: ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella sostanza (la mancata comunicazione della requisitoria può essere causa di nullità ma è una nullità 'a regime intermedio' soggetta alla deducibilità ex art. 182, comma 2 c.p.p.; la difesa non ha rispettato il termine dilatorio dei cinque giorni nella trasmissione telematica delle proprie conclusioni, per cui la Corte di appello era legittimata a non prenderle in considerazione); ha invece accolto il secondo motivo ritenendo la motivazione di merito gravemente lacunosa e contraddittoria rispetto alla censura circa i pagamenti effettivamente effettuati e la mancanza di prova delle spese straordinarie, con conseguente annullamento e rinvio. L'esame del terzo motivo è risultato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 23 decreto-legge n. 149 del 2020

    Norma emergenziale richiamata per la disciplina dei giudizi camerali durante la pandemia; la Corte la considera rilevante per la partecipazione telematica delle parti

  • art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020 (conv. legge n.176/2020)

    Stabilisce la comunicazione telematica delle conclusioni; la mancata trasmissione può determinare una nullità medio-grave ma soggetta alla disciplina di deducibilità (art.182 c.p.p.)

  • art. 570 cod. pen.

    Norma che punisce chi omette di fornire i mezzi di sussistenza ai figli: la Corte ha richiamato la necessità di adeguata prova della effettiva mancanza dei mezzi e della responsabilità dell'imputato nel periodo contestato

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il suo esame è stato ritenuto assorbito dopo l'accoglimento del motivo sulla carenza motivazionale

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Disposizione sulla deducibilità delle nullità: la Corte la applica alla mancata comunicazione telematica delle conclusioni, imponendo all'avvocato l'eccezione nell'immediato atto successivo (le proprie conclusioni) e nel rispetto del termine dei 5 giorni

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per la tempestività del deposito del ricorso in Cassazione (termine rispettato dal ricorrente)

Massime di principio

  • La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero nei giudizi 'cartolari' emergenziali può integrare una nullità rilevante, ma non è automaticamente assoluta: è soggetta alla disciplina di deducibilità dell'art. 182 c.p.p. e va eccepita nell'immediato atto successivo di partecipazione (le proprie conclusioni), rispettando il termine dilatorio di cinque giorni.
  • Se la difesa trasmette le proprie conclusioni fuori dal termine previsto (es. per PEC oltre il termine dei 5 giorni), la Corte di merito non è tenuta a prenderle in considerazione e l'eccezione di nullità può essere considerata inefficace.
  • In tema di reato di cui all'art. 570 c.p., il giudice di merito deve motivare accuratamente la valutazione probatoria relativa ai versamenti effettuati e alla effettiva privazione dei mezzi di sussistenza: affermazioni apodittiche o contraddittorie sulla vicenda rendono la motivazione viziata e sono causa di annullamento.
  • La questione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un esame motivato: se il giudice di merito non affronta adeguatamente le condizioni della fattispecie, la cassazione può disporre il rinvio per un nuovo giudizio.
  • In procedimenti disciplinati da norme emergenziali (partecipazione telematica), le regole speciali di procedimento prevalgono e determinano oneri stringenti per la difesa; il mancato rispetto di tali oneri può precludere eccezioni successivamente proposte in cassazione.

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