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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01348/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto personalmente dal condannato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 4 giugno 2024 del tribunale di sorveglianza di Milano. Dalla motivazione emerge che il ricorso non è stato sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito dell'ordinanza impugnata, ma alla ritualità dell'impugnazione: la Corte rileva che, ai sensi degli artt. 571 e 613 c.p.p., l'imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore cassazionista.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    Concorre, insieme all'art. 613 c.p.p., a escludere la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando ne ricorrano i presupposti formali.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato o dal condannato: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inosservanza del requisito di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore cassazionista determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un vizio processuale evidente e non richiede approfondimenti, la Corte può dichiararla de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non è esclusa la colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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