Cassazione Civile, Ordinanza n. 24627/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda trae origine da una domanda di aiuto presentata per ottenere un contributo del 40% della spesa ammissibile nell'ambito di una misura del PSR Sicilia 2007/2013 per l'ammodernamento di un'azienda agricola. L'amministrazione aveva inizialmente ammesso il progetto, con concessione di un contributo e di un'anticipazione garantita da fideiussione. Dopo una prima proroga del termine per ultimare i lavori, concessa con espresso avvertimento che non sarebbero state autorizzate ulteriori proroghe, la beneficiaria aveva chiesto una seconda proroga allegando crisi del settore agricolo e difficoltà di accesso al credito. La richiesta era stata respinta; l'amministrazione aveva quindi avviato il procedimento di revoca e adottato un decreto di revoca del contributo, chiedendo la restituzione dell'anticipazione. La società aveva impugnato gli atti davanti al giudice ordinario chiedendo, in via principale, la disapplicazione dei decreti di revoca e il riconoscimento del diritto al contributo, ovvero l'accertamento della non debenza della restituzione e, in subordine, il risarcimento dei danni. In cassazione aveva dedotto due motivi: da un lato, la violazione di legge e l'omesso esame di fatti decisivi in relazione alla ritenuta sufficienza della motivazione della revoca, sostenendo che la motivazione era stata fornita solo in giudizio, che le proprie richieste di proroga erano state ignorate, che l'omessa presentazione di osservazioni non poteva sanare la carenza motivazionale e che sarebbe stato leso l'affidamento; dall'altro, la violazione dell'art. 47 del Regolamento CE n. 1974/2006 e l'omesso esame di fatti decisivi, deducendo che le calamità naturali avrebbero integrato forza maggiore idonea a impedire il recupero degli aiuti e che l'amministrazione non ne aveva tenuto conto.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina processuale previgente dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., poiché l'istanza di decisione era stata proposta dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata ma senza il deposito di una nuova procura speciale entro il termine di quaranta giorni, né successivamente. In applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, precisando che tale effetto non opera quando il ricorso non sia stato rigettato o dichiarato inammissibile o improcedibile. Le spese sono state regolate nel dispositivo, secondo quanto risulta dall'ordinanza.
Norme richiamate
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
"Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391."
Nel testo previgente richiedeva, a pena di inefficacia dell'istanza di decisione, una nuova procura speciale rilasciata dopo la proposta di definizione anticipata; in mancanza, il ricorso va dichiarato estinto.
art. 391 c.p.c.
Richiamato quale base processuale per la dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla mancanza di una rituale istanza di decisione.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte richiama la disciplina previgente e la successiva modifica legislativa, precisando che la nuova formulazione non si applica alle istanze già soggette al regime anteriore.
art. 3, comma 3, lett. n), d.lgs. n. 164 del 2024
Ha soppresso, per il futuro, la necessità della nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione.
art. 7 d.lgs. n. 164 del 2024
È richiamato per il criterio temporale di applicazione delle norme novellate ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, salvo diversa previsione.
art. 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006
Invocato dalla ricorrente come norma comunitaria sulla forza maggiore idonea a impedire il recupero degli aiuti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'estinzione del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato solo per escludere l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso non è stato rigettato né dichiarato inammissibile o improcedibile.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., l'istanza di decisione del ricorso per cassazione doveva essere sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale; la sua mancanza comportava l'estinzione del giudizio.
- La modifica normativa che ha eliminato il requisito della nuova procura speciale opera solo per le istanze di decisione proposte dopo l'entrata in vigore della riforma o quando, a tale data, non sia ancora spirato il termine per richiedere la decisione.
- L'istanza di decisione costituisce un atto di impulso processuale che richiede una diretta riferibilità della scelta alla parte ricorrente; non basta, nel regime anteriore, la sola attività del difensore privo di nuova procura.
- Quando l'esito del giudizio dipende da un difetto formale dell'istanza di decisione, la causa non può considerarsi definita "in conformità" alla proposta del consigliere delegato, perché l'estinzione prescinde dalle ragioni della proposta stessa.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, per mancata rituale richiesta di decisione, non comporta il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o per l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
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