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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49559/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di rinvio (8/03/2021) con due censure principali: 1) mancato accoglimento delle istanze di differimento dell'udienza del 8/03/2021 per legittimo impedimento del difensore (impegni professionali e positività al Covid-19), con richiamo all'art. 420-ter c.p.p. e vizi di motivazione; 2) mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (sostenuta come maturata il 12/08/2020 in base alla data di consumazione indicata nella dichiarazione di fallimento del 12/02/2008), richiamando art. 606 c.p.p. e art. 157 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto infondato che l'art. 420-ter c.p.p. potesse giustificare il differimento nell'ambito di un giudizio svolto in forma cartolare prevista dall'art. 23 del d.l. n. 137/2020: le istanze di legittimo impedimento del difensore sono accolte solo se è stata richiesta la trattazione orale. Sul secondo motivo, ha ritenuto che la sentenza della Quinta Sezione (n. 47579 del 27/09/2019) avesse annullato la decisione limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie: la responsabilità penale era quindi già coperta da giudicato e il termine prescrizionale non poteva decorrere nel corso del giudizio di rinvio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    In regime emergenziale da Covid-19, il legittimo impedimento del difensore non può essere invocato per ottenere differimento se il giudizio si svolge in forma cartolare; rileva solo se è stata chiesta la trattazione orale

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Prevede la possibilità di svolgere giudizi con procedimento 'cartolare' per misure emergenziali; se applicato non richiede la presenza personale del difensore

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme penali); usate come riferimento nelle censure sulla prescrizione e motivazione

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come non applicabile nel caso (perché il termine prescrizionale si sarebbe maturato dopo annullamento), ma la Corte ha ritenuto irrilevante in presenza di giudicato sulla responsabilità

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha valutato che la prescrizione non poteva operare durante il giudizio di rinvio quando la responsabilità è già passata in giudicato

  • art. 216, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)

    Disciplina le pene accessorie (inabilitazione/incapacità ad esercitare uffici direttivi) la cui durata è stata oggetto di rinvio; la Corte ha confermato che l'annullamento ha riguardato solo la durata di tale misura accessoria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad ammende in caso di ricorso ritenuto infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di €3.000

  • Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022 (giurisprudenza di legittimità)

    Affermata la non applicabilità delle norme sul legittimo impedimento del difensore per i giudizi svolti in forma cartolare in regime pandemico

  • Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019 (giurisprudenza di legittimità)

    Stabilito che l'annullamento con rinvio per questioni non attinenti all'affermazione di responsabilità comporta il passaggio in giudicato della sentenza sul punto, per cui nel giudizio di rinvio non decorrono nuovamente i termini di prescrizione

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio che può sussistere colpa nella proposizione di impugnazioni infondate; giustifica la condanna alle spese

Massime di principio

  • Se il procedimento è svolto in forma 'cartolare' per norme emergenziali (es. art. 23 d.l. 137/2020), la presenza personale del difensore non è richiesta: le istanze di legittimo impedimento del difensore (art. 420-ter c.p.p.) trovano applicazione soltanto se è stata previamente richiesta la trattazione orale.
  • Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio limitatamente ad aspetti accessori (es. durata di pene accessorie) e non investe l'accertamento della responsabilità, la dichiarazione di responsabilità rimane definitiva (passaggio in giudicato) e il termine di prescrizione non riparte nel giudizio di rinvio.
  • Nel valutare una doglianza di prescrizione è cruciale verificare l'effetto degli atti giurisdizionali precedenti: se la responsabilità è già coperta da giudicato, la prescrizione non può maturare durante il giudizio di rinvio.
  • Le istanze di differimento per motivi di salute o professionali devono essere tempestive e, nei periodi di procedura cartolare, è opportuno chiedere espressamente la trattazione orale per preservare il diritto alla comparizione del difensore.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e ammende; valutare con attenzione la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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