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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16797/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario: il Tribunale aveva approvato il rendiconto ad eccezione dei pagamenti in favore dello stesso Cappellano Seminara (Euro 43.680), dell'ing. Lorenzo Caramma (Euro 5.403,57) e dell'arch. Gualtiero Ciacci (Euro 6.143,37), ritenendo che tali esborsi fossero stati prelevati dai conti di Giuseppe e Gaetano Agrò e che, secondo il principio della contabilità separata (art. 37, comma 5 D.Lgs. 159/2011), le spese avrebbero dovuto gravare sulla massa della Raca Olii srl o, in mancanza, essere anticipate dall'Erario. Il ricorrente deduce violazione di legge (richiamando, fra l'altro, l'art. 2-octies della legge 31/5/1965 n.575 e l'irregolare applicazione della disciplina sulla contabilità) e invoca l'applicazione della disciplina previgente, sostenendo che i pagamenti erano stati preventivamente autorizzati e corrispondevano ad attività effettivamente svolte e quindi retribuibili.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso per violazione di legge, annullando il provvedimento impugnato e rinviando il fascicolo al Tribunale di Agrigento per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che fosse applicabile la disciplina previgente (per effetto dell'art. 117 del D.Lgs. 159/2011) poiché la proposta della misura era stata formulata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice antimafia; ha inoltre precisato che il giudizio sul rendiconto non è diretto a valutare la responsabilità dell'amministratore ma a verificare le voci contabili e che, in presenza di rilievi, il giudice deve invitare l'amministratore a sanare le irregolarità e non semplicemente non approvare il rendiconto. Il Tribunale dovrà quindi riesaminare la questione tenendo conto della disciplina applicabile e della revoca della confisca nei confronti degli Agrò, valutando se e in quale misura essi abbiano diritto alla ripetizione delle somme dalla procedura o, in caso di incapienza, dall'Erario.

Norme richiamate

  • D.Lg.vo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 37, comma 5

    "l'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti ... egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabile a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale ..."

    La norma impone la tenuta di contabilità separata per i soggetti/beni oggetto della misura; il Tribunale l'ha invocata per sostenere che le spese dovessero gravare sulla massa della Raca Olii srl, ma la Corte ha rilevato che la disposizione non era applicabile se la proposta della misura era antecedente all'entrata in vigore del decreto, per effetto della disciplina transitoria.

  • D.Lg.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 117 (disposizione transitoria)

    Stabilisce che per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura, trovano applicazione le norme previgenti; la Corte conferma la legittimità di tale disciplina transitoria e la sua applicazione al caso esaminato.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-octies

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che i pagamenti autorizzati e liquidati dovevano essere approvati e retribuiti; la doglianza riguarda l'erronea applicazione della normativa antimafia e della disciplina contabile da parte del Tribunale.

  • D.L. n. 230 del 1989, conv. con modificazioni dalla legge n. 282 del 1989 e D.M. n. 293 del 1991 (normativa previgente sull'amministrazione giudiziaria)

    Secondo la Corte, per i procedimenti con proposta formulata prima dell'entrata in vigore del codice antimafia si applica la normativa previgente, che non prevedeva gli stessi rimedi della nuova disciplina; ne consegue che il sindacato in Cassazione è limitato alla violazione di legge.

  • Costituzione, art. 111

    Fondamento costituzionale del ricorso per violazione di legge contro decisioni in materia di misure di prevenzione nell'ambito della disciplina previgente; la Corte ricorda che il rimedio consentito è il ricorso per violazione di legge.

  • D.Lg.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 43, comma 5

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'impugnabilità del provvedimento anche per procedure anteriori all'entrata in vigore; la Corte tuttavia precisa che, ove applicabile la disciplina previgente per effetto dell'art. 117, i rimedi sono quelli previsti dalla normativa anteriore.

Massime di principio

  • Se la proposta di applicazione di una misura di prevenzione è stata formulata prima dell'entrata in vigore del D.Lg.vo 159/2011, prevale la disciplina previgente per effetto dell'art. 117: norme come la "contabilità separata" (art. 37/159) potrebbero non essere applicabili.
  • Il giudizio sul rendiconto dell'amministratore giudiziario non è un giudizio di responsabilità: il giudice deve verificare le voci contabili e, se rileva irregolarità, invitare l'amministratore a sanarle piuttosto che non approvare il rendiconto senza consentire la regolarizzazione.
  • I pagamenti previamente autorizzati e liquidati per prestazioni effettivamente eseguite sono, di norma, retribuibili; la questione su quale massa (procedura, soggetto terzo o Erario) debba sopportare la spesa dipende dalla normativa applicabile e dalla concreta titolarità/confisca dei beni al momento del pagamento.
  • In caso di revoca della confisca, va valutato il diritto dei precedenti titolari alla ripetizione delle somme versate dalla procedura; in caso di incapienza della massa, la richiesta di ripetizione può teoricamente ricadere sull'Erario, secondo le valutazioni di legge e del giudice.
  • Il principio tempus regit actum ammette deroghe: in materia di misure di prevenzione occorre sempre verificare la data di formulazione della proposta per determinare quale normativa sia applicabile e quali rimedi siano disponibili (es. limite del sindacato in Cassazione per la normativa previgente).

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