Ordinanza n. 8415/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento adottato nell’adunanza del 5 agosto 2025, notificato all’esponente in data 25 agosto 2025, con il quale l’Autorità ha accertato, a conclusione del procedimento CV263, che Sicily by Car s.p.a. ha adottato una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, vietandone l’utilizzo, ed ha irrogato una sanzione pecuniaria di Euro 8.000.000, nonché per quanto occorra del provvedimento notificato in data 12 2 agosto 2025 poi annullato e sostituito dal provvedimento notificato in data 25 agosto 2025 a causa di un errore materiale; - di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresi la comunicazione di avvio del procedimento del 23 luglio 2024, il provvedimento di rigetto degli impegni adottato nell’adunanza del 20 maggio 2025 e notificato in data 22 maggio 2025, i provvedimenti con i quali sono state disposte proroghe del procedimento e la comunicazione degli addebiti notificata in data 13 giugno 2025; - per quanto occorrer possa, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore approvato da AGCM con delibera 1° aprile 2015, n. 25441, nonché del Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa, adottato da AGCM con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGCM che ha accertato la vessatorietà di una clausola relativa all’addebito di 50 euro oltre IVA per la gestione di multe, pedaggi, parcheggi e altre sanzioni connesse al periodo di noleggio, vietandone l’utilizzo e irrogando una sanzione pecuniaria di 8.000.000 euro
Esito
La controversia
L’impresa di autonoleggio ha impugnato il provvedimento con cui l’AGCM, all’esito del procedimento CV263, ha ritenuto vessatoria, ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo, la clausola inserita nelle condizioni generali di noleggio che poneva a carico del cliente un importo forfettario di 50 euro oltre IVA, addebitato sulla carta di credito, per attività relative alla gestione di contravvenzioni stradali, pedaggi, parcheggi e altre sanzioni o addebiti verificatisi durante il noleggio. La ricorrente ha contestato, in particolare, l’esistenza dello squilibrio contrattuale e la congruità economica dell’importo, sostenendo che la fee fosse stata determinata sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la gestione delle pratiche. L’AGCM ha ritenuto irrilevante la qualificazione della clausola come clausola penale o corrispettivo per servizi ulteriori e ha ravvisato la vessatorietà sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico, considerando non giustificato l’addebito di un importo aggiuntivo per attività che, dopo la modifica dell’art. 196, comma 2, del Codice della strada, si sostanzierebbero principalmente nel reperimento dei dati del locatario e nella loro trasmissione all’autorità accertatrice. La controversia coinvolge quindi contrapposte ricostruzioni sulla tipologia, effettività, quantificazione ed efficienza dei costi sostenuti dall’impresa, nonché sull’eventuale inclusione nell’importo di componenti riferibili ai rischi finanziari della gestione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., ritenendo necessario acquisire l’analisi di un esperto terzo su elementi fattuali decisivi. Il consulente dovrà accertare e, per quanto possibile, quantificare i costi operativi effettivamente riconducibili alla gestione amministrativa delle contravvenzioni e degli altri addebiti connessi alla circolazione dei veicoli; individuare separatamente l’eventuale componente destinata a coprire rischi finanziari, inclusi quelli derivanti dal pagamento di sanzioni, da accantonamenti e da richieste indebitamente rivolte al locatore; verificare infine l’efficienza dei costi mediante comparazione parametrica con operatori analoghi o altra metodologia economico-aziendale riconosciuta. È stato nominato consulente il Rettore dell’Università Bocconi di Milano, con facoltà di delega a un docente esperto della materia. Sono stati stabiliti gli adempimenti, i termini per le operazioni peritali, le osservazioni dei consulenti di parte e il deposito della relazione finale. Ogni ulteriore statuizione, comprese le spese, è stata riservata alla sentenza definitiva. È stata fissata l’udienza di discussione del merito per il 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 33 Codice del consumo
clausola vessatoria ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo
La disposizione costituisce il parametro sostanziale invocato dall’AGCM per valutare la vessatorietà della clausola contrattuale predisposta dall’impresa nei rapporti con i consumatori.
art. 196, comma 2, Codice della strada
il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione
La modifica normativa è richiamata per individuare gli obblighi attuali del locatore a seguito della notifica di una sanzione e per valutare quali costi siano effettivamente riconducibili alla gestione delle contravvenzioni.
art. 67 c.p.a.
è necessario disporre una C.T.U.
La norma è applicata per disporre una consulenza tecnica d’ufficio quando la decisione richiede un accertamento tecnico-economico su fatti controversi e rilevanti.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una clausola contrattuale predisposta nei rapporti con consumatori dipende anche dalla congruità economica di un addebito forfettario, il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’effettività, la tipologia e la quantificazione dei costi sottostanti.
- Nel valutare la giustificazione di un corrispettivo aggiuntivo richiesto al consumatore per la gestione di sanzioni o altri addebiti connessi a un contratto di autonoleggio, devono essere distinti i costi operativi effettivamente sostenuti, le eventuali componenti destinate alla copertura di rischi finanziari e le attività già comprese nell’ordinaria organizzazione dell’impresa.
- La congruità dei costi imputati al consumatore può essere verificata anche mediante una comparazione parametrica con operatori privati analoghi operanti in situazioni analoghe, oppure mediante altra metodologia comunemente accettata dalla scienza economica e aziendale.
- In una controversia sulla vessatorietà di una clausola, l’accertamento tecnico può riguardare non solo l’esistenza dei costi dichiarati dal professionista, ma anche la loro efficienza rispetto alle condizioni di un mercato concorrenziale.
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