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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20107/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti alla CTP un ruolo e la relativa cartella di pagamento riferiti a IRAP, IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale e IVA per l'anno d'imposta 2004. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in appello dell'Amministrazione finanziaria, ha riformato la decisione e dichiarato inammissibile il ricorso originario per tardività, ritenendo provata la notifica della cartella in data 20 settembre 2008 e osservando che il ricorso era stato spedito solo il 5 aprile 2010, ben oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 148 e 149 c.p.c. e 14 L. n. 890 del 1982, sostenendo l'irregolarità della notifica della cartella eseguita dall'agente della riscossione tramite posta senza intermediazione di agente notificatore e senza relata; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 156, comma 2, e 160 c.p.c. e 6 L. n. 212 del 2000, contestando l'eventuale sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che entrambi i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla tardività dell'impugnazione originaria, e che le doglianze erano quindi inammissibili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse deciso sull'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività e che i motivi di cassazione non censurassero tale autonoma ratio decidendi, limitandosi a contestare profili relativi alla notifica della cartella. La Corte ha anche osservato che le ulteriori considerazioni della CTR sulla notifica della cartella erano comunque svolte ad abundantiam, dopo che la decisione era già sorretta dalla dichiarazione di inammissibilità per tardività. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore di ciascun controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente per contestare le modalità di notifica della cartella di pagamento

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente come norma sulle notificazioni degli atti tributari

  • artt. 148 e 149 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in tema di notificazioni

  • art. 14 L. n. 890 del 1982

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione a mezzo posta

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che eventuali vizi di notifica sarebbero stati sanati dal raggiungimento dello scopo

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di nullità della notificazione

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    richiamato dal ricorrente a tutela del contribuente

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e riferibili alla decisione impugnata, pena l'inammissibilità

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale termine perentorio di 60 giorni per l'impugnazione dell'atto tributario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, completi e soprattutto riferibili alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che non colgono il fondamento autonomo della decisione sono inammissibili.
  • Quando una sentenza dichiara inammissibile un'impugnazione per ragioni processuali, le eventuali ulteriori argomentazioni sul merito o su profili accessori devono considerarsi ad abundantiam e non possono essere utilmente censurate se non si impugna prima la statuizione che da sola sorregge la decisione.
  • Se il giudice di merito ha fondato la decisione sull'intempestività dell'impugnazione, la parte che ricorre in cassazione deve contestare anzitutto tale profilo, non essendo sufficiente dedurre vizi dell'atto originario o della sua notifica ove non si affronti la ragione processuale decisiva.
  • La proposizione di doglianze estranee al decisum integra difetto di specificità del motivo di ricorso ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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