Cassazione Civile, Ordinanza n. 20107/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla CTP un ruolo e la relativa cartella di pagamento riferiti a IRAP, IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale e IVA per l'anno d'imposta 2004. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in appello dell'Amministrazione finanziaria, ha riformato la decisione e dichiarato inammissibile il ricorso originario per tardività, ritenendo provata la notifica della cartella in data 20 settembre 2008 e osservando che il ricorso era stato spedito solo il 5 aprile 2010, ben oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 148 e 149 c.p.c. e 14 L. n. 890 del 1982, sostenendo l'irregolarità della notifica della cartella eseguita dall'agente della riscossione tramite posta senza intermediazione di agente notificatore e senza relata; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 156, comma 2, e 160 c.p.c. e 6 L. n. 212 del 2000, contestando l'eventuale sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che entrambi i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla tardività dell'impugnazione originaria, e che le doglianze erano quindi inammissibili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse deciso sull'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività e che i motivi di cassazione non censurassero tale autonoma ratio decidendi, limitandosi a contestare profili relativi alla notifica della cartella. La Corte ha anche osservato che le ulteriori considerazioni della CTR sulla notifica della cartella erano comunque svolte ad abundantiam, dopo che la decisione era già sorretta dalla dichiarazione di inammissibilità per tardività. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente per contestare le modalità di notifica della cartella di pagamento
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente come norma sulle notificazioni degli atti tributari
artt. 148 e 149 c.p.c.
richiamati dal ricorrente in tema di notificazioni
art. 14 L. n. 890 del 1982
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione a mezzo posta
art. 156, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che eventuali vizi di notifica sarebbero stati sanati dal raggiungimento dello scopo
art. 160 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di nullità della notificazione
art. 6 L. n. 212 del 2000
richiamato dal ricorrente a tutela del contribuente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e riferibili alla decisione impugnata, pena l'inammissibilità
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale termine perentorio di 60 giorni per l'impugnazione dell'atto tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, completi e soprattutto riferibili alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che non colgono il fondamento autonomo della decisione sono inammissibili.
- Quando una sentenza dichiara inammissibile un'impugnazione per ragioni processuali, le eventuali ulteriori argomentazioni sul merito o su profili accessori devono considerarsi ad abundantiam e non possono essere utilmente censurate se non si impugna prima la statuizione che da sola sorregge la decisione.
- Se il giudice di merito ha fondato la decisione sull'intempestività dell'impugnazione, la parte che ricorre in cassazione deve contestare anzitutto tale profilo, non essendo sufficiente dedurre vizi dell'atto originario o della sua notifica ove non si affronti la ragione processuale decisiva.
- La proposizione di doglianze estranee al decisum integra difetto di specificità del motivo di ricorso ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
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