Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi non manifestamente infondati e non inammissibili rispetto alla questione della continuazione; ha quindi constatato che nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato per decorso del termine massimo di legge, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi congiunti avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte d'Appello di Brescia per omessa definizione delle questioni relative al riconoscimento della disciplina della continuazione; i ricorrenti lamentavano che la Corte territoriale non aveva deciso sulla continuazione fra i reati.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato e disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta la prescrizione del reato, la Corte di Cassazione può dichiararla d'ufficio e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
- La mancata decisione sulla ricorrenza della continuazione può rendere non manifestamente infondato il ricorso: la Cassazione può quindi esaminare la questione o, se nel frattempo è sopravvenuta la prescrizione, pronunciare l'estinzione senza rinvio.
- Quando si impugna una sentenza per omissione di decisione su questioni rilevanti (es. continuazione), è importante sollevare chiaramente tali questioni in cassazione; tuttavia, la sopravvenuta prescrizione prioritariamente estingue il profilo di merito.
- La dichiarazione di prescrizione impedisce il rinvio per nuovo esame del merito: la Corte non rimanda la causa quando l'estinzione rende inutile il nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe conviene verificare e calcolare tempestivamente i termini di prescrizione e, se necessario, richiedere espressamente alla corte di valutare la prescrizione o la disciplina della continuazione per evitare decisioni incomplete.
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