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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03685/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia nasce dal prelievo, effettuato dalla Cassa sui trattamenti pensionistici di alcuni iscritti in quiescenza, di un contributo di solidarietà applicato ai ratei pensione per i periodi gennaio 2009-dicembre 2013 e gennaio 2014-dicembre 2018. I pensionati avevano ottenuto in primo e secondo grado la condanna della Cassa alla restituzione delle somme trattenute, oltre interessi, sul presupposto dell'illegittimità del prelievo. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha contestato la declaratoria di illegittimità del regolamento previdenziale e della delibera che avevano istituito il contributo di solidarietà, sostenendo che la normativa di settore e i poteri attribuiti agli enti privatizzati consentissero misure necessarie a garantire l'equilibrio finanziario; (2) ha dedotto che, nell'ambito dei poteri di auto-organizzazione e di determinazione delle prestazioni finalizzati alla sostenibilità del sistema, rientrasse anche la previsione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati; (3) ha censurato la statuizione sul termine di prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e non quella ordinaria decennale, perché la pretesa avrebbe riguardato ratei non liquidati o comunque soggetti alla disciplina dei crediti pensionistici periodici.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, quanto ai primi due motivi, conforme alla giurisprudenza consolidata il principio per cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre unilateralmente un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri vigenti, perché un siffatto prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge e non al regolamento dell'ente. Quanto al terzo motivo, ha confermato che, quando è controversa la debenza del trattamento nella misura originaria e il pensionato ha potuto riscuotere solo importi decurtati, la differenza richiesta non è un rateo "pagabile" soggetto a prescrizione quinquennale, bensì un credito da restituzione assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale. La Cassa è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    Attribuisce poteri agli enti previdenziali privatizzati, ma non consente l'istituzione regolamentare di un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché tale prelievo richiede una base legale.

  • Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    È stato ritenuto non idoneo a fondare un prelievo patrimoniale sulla pensione in assenza di un'espressa previsione legislativa.

  • Delib. CNPADC 27 giugno 2013

    Non può legittimare un contributo di solidarietà che, per natura, esula dai criteri di determinazione del trattamento pensionistico.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno dei poteri dell'ente, ma non ritenuta sufficiente a giustificare il prelievo imposto sui pensionati.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    Richiamata come norma di sistema in tema di equilibrio e sostenibilità, ma non tale da consentire un contributo di solidarietà regolamentare.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    Richiamata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale imposta dalla legge, non un criterio interno di calcolo pensionistico.

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei poteri di riequilibrio delle casse privatizzate, ma non idoneo a fondare il prelievo in mancanza di previsione legislativa specifica.

  • artt. 3 e 38 Cost.

    Evocati dalla ricorrente; la Corte valorizza il bilanciamento con l'art. 23 Cost. e ribadisce che il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà, per natura e funzione, integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica la prescrizione ordinaria decennale quando è controversa la debenza della pensione nella misura originaria e la differenza richiesta non era liquidamente esigibile.

  • art. 2948 c.c., n. 4

    La prescrizione quinquennale presuppone che il credito sia liquidato ed esigibile, cioè pagabile e messo a disposizione del creditore.

  • art. 2848 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata dalla Corte.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    La prescrizione quinquennale dei ratei presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica alle differenze pensionistiche oggetto di contestazione sulla misura.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis

    Riguarda i ratei arretrati e le differenze dovute a seguito di riliquidazione, ma non si applica al caso di credito restitutorio da prelievo illegittimo su pensione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamento o delibera interna, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già determinate, poiché un simile prelievo non attiene ai criteri di calcolo della prestazione ma integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge.
  • Il principio del pro rata e i poteri di riequilibrio finanziario dell'ente non consentono di trasformare un prelievo patrimoniale sulla pensione in una misura auto-attuata dall'ente stesso, in assenza di espresso fondamento legislativo.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile, cioè effettivamente pagabile e messo a disposizione dell'assicurato; se è controversa la misura della prestazione e si domanda la restituzione della differenza trattenuta, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
  • Le somme indebitamente trattenute su ciascun rateo pensionistico per effetto di un prelievo illegittimo non si confondono con il meccanismo di calcolo del trattamento pensionistico e danno luogo a un credito autonomo di restituzione.
  • In sede di legittimità, quando il motivo ripropone questioni già risolte in senso consolidato dalla giurisprudenza di cassazione e non introduce elementi nuovi, il ricorso va rigettato.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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