Cassazione Penale, Sentenza n. 16294/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari fosse nulla per mancanza di motivazione specifica e autonoma sulle esigenze cautelari riferite alla sua posizione, e che il Tribunale del riesame non poteva integrarne la motivazione in quanto il vizio era insanabile. Si sottolineava l'assenza di un capitolo dedicato alla valutazione delle esigenze cautelari relative a Coppola, soggetto incensurato, e l'errore del riesame nel considerare motivazione altrui come sufficiente per la sua posizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'ordinanza genetica del G.I.P. non conteneva alcuna autonoma valutazione delle esigenze cautelari riferite a Coppola e che il potere integrativo del giudice del riesame non può sanare tale carenza. Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del Tribunale di Cagliari e l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. il 24 dicembre 2020, ha dichiarato la cessazione della misura cautelare e disposto l'immediata scarcerazione di Antonio Coppola se non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Il comma nono limita il potere integrativo del giudice del riesame: non è ammessa integrazione quando manca o è apparente la motivazione sulle esigenze cautelari, comportando l'annullamento del provvedimento cautelare
Legge 16 aprile 2015, n. 47
La modifica normativa ha precisato i limiti del potere integrativo del riesame, rafforzando il principio secondo cui la mancanza di motivazione autonoma è vizio insanabile
art. 187 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'accertamento dell'avvenuta autonoma valutazione del giudice è un fatto processuale soggetto a prova, richiamando la natura probatoria della verifica in sede di riesame
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato come norma relativa alla valutazione delle circostanze probatorie e del materiale probatorio nella decisione sulla sussistenza degli elementi costituitivi della misura
art. 416 cod. pen.
Articolo riferito al capo di imputazione che era stato in parte annotato nell'ordinanza di custodia; menzionato nel contesto dei reati contestati
art. 74 DPR 309/1990; art. 56, 81, 628 cod. pen.
Norme relative ai reati contestati (tra cui delitti in materia di stupefacenti e concorso di persone nel reato) indicate nella motivazione delle misure, richiamate come elementi dell'imputazione ma non decisive in tema di autonoma motivazione sulle esigenze cautelari
Massime di principio
- Se l'ordinanza che dispone una misura cautelare manca di una motivazione autonoma e specifica sulle esigenze cautelari relative al singolo indagato, tale vizio è insanabile e comporta l'annullamento del provvedimento.
- Il giudice del riesame non può supplire a una carenza di motivazione essenziale del provvedimento genetico con una integrazione ex post: il potere integrativo non copre la mancanza o l'apparenza di motivazione sulle esigenze cautelari.
- La valutazione delle esigenze cautelari deve essere personale e specifica per ogni indagato; riferimenti generici alla posizione di altri indagati o valutazioni collettive non sono idonei a giustificare la misura cautelare rispetto a un singolo soggetto.
- La verifica della sussistenza di una autonoma valutazione da parte del giudice costituisce un fatto processuale soggetto a prova, pertanto in sede di impugnazione deve essere possibile dimostrare l'assenza di detta valutazione.
- In presenza di annullamento per carenza motivazionale, la cessazione della misura cautelare comporta l'immediata scarcerazione del detenuto, salvo che permangano altre cause di detenzione.
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